Art. 6.
                      Esercizio dell'attivita'

   1.  Al  trainer  del benessere e' consentito esercitare la propria
attivita'  in  strutture  gestite  da  enti  pubblici o da societa' a
partecipazione   pubblica,   cosi'   come  negli  esercizi  ricettivi
pubblici.