Art. 7.
                     Riconoscimento dei diplomi

   1.  Il  direttore  o  la direttrice della ripartizione provinciale
competente   per   la   formazione   professionale,   previo   parere
obbligatorio  della  commissione esaminatrice nominata ai sensi della
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, si
esprime  ai  sensi  dell'art.  53-octies  della  legge provinciale 14
dicembre  1988,  n.  58, in merito al riconoscimento di altri diplomi
acquisiti.