Art. 8. Norme transitorie 1. Coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dimostrano in un periodo di cinque anni almeno tre anni di esperienza professionale pertinente e la frequenza di un corso di almeno 100 ore nel campo del rilassamento e della tecnica corporea, sono abilitati ad esercitare l'attivita' di trainer del benessere, previo riconoscimento da parte del direttore o della direttrice della ripartizione provinciale turismo dopo aver acquisito il parere obbligatorio delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale. La documentazione comprovante i requisiti di cui sopra deve essere presentata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.