Art. 8.
                          Norme transitorie

   1.   Coloro   che,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  dimostrano in un periodo di cinque anni almeno tre anni
di  esperienza professionale pertinente e la frequenza di un corso di
almeno  100  ore nel campo del rilassamento e della tecnica corporea,
sono  abilitati  ad  esercitare l'attivita' di trainer del benessere,
previo riconoscimento da parte del direttore o della direttrice della
ripartizione  provinciale  turismo  dopo  aver  acquisito  il  parere
obbligatorio   delle   ripartizioni  provinciali  per  la  formazione
professionale. La documentazione comprovante i requisiti di cui sopra
deve essere presentata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento.