Art. 2.
Modificazioni  dell'art.  7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n.
                                 84
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n.
84/1993,  gia'  sostituito  dall'art.  6  della  legge  regionale  n.
33/1997, e' sostituita dalla seguente:
      "a) per gli investimenti di cui all'art. 2:
        1)  le  imprese  industriali  con un numero di dipendenti non
inferiore a dieci;
        2) i consorzi fra imprese industriali;
        3) i centri di ricerca il cui capitale sia detenuto in misura
non inferiore al settanta per cento da imprese industriali.".