Art. 2. Modificazioni dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito dall'art. 6 della legge regionale n. 33/1997, e' sostituita dalla seguente: "a) per gli investimenti di cui all'art. 2: 1) le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci; 2) i consorzi fra imprese industriali; 3) i centri di ricerca il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al settanta per cento da imprese industriali.".