Art. 3.
Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84
    1.  L'art.  8  della  legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito
dall'art.  7  della  legge  regionale  n.  33/1997, e' sostituito dal
seguente:
      "Art. 8 (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Per gli
investimenti  di  cui  all'art. 2, possono essere concessi contributi
nella misura massima:
        a) del   cinquanta   per   cento   della   spesa  considerata
ammissibile,  se  si  tratta  di  ricerca  industriale  come definita
nell'allegato  I  alla  comunicazione  96/C  45/06  della commissione
(disciplina  comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca e
sviluppo),   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
europea (GUCE) C/45 del 17 febbraio 1996;
        b) del   venticinque   per   cento  della  spesa  considerata
ammissibile,  se  si  tratta  di attivita' di sviluppo precompetitiva
come  definito  nell'allegato  I  alla sopracitata comunicazione 96/C
45/06.
    2.  Per  le piccole e medie imprese la misura massima percentuale
di cui al comma 1, puo' essere aumentata di dieci punti.
    3.  Per  le  imprese  insediate  nelle  aree per le quali vige la
deroga dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato istitutivo
della  Comunita'  europea,  come modificato dal trattato di Amsterdam
del 2 ottobre 1997, pubblicato in GUCE C/340 del 10 novembre 1997, la
misura massima percentuale puo' essere aumentata di cinque punti.
    4.  I  contributi possono essere erogati per stato di avanzamento
del  progetto  di  ricerca, ma non possono superare, fatta eccezione,
fino  al  31 dicembre  2004,  per  le  imprese  che  si  insedieranno
nell'area industriale "Cogne" di Aosta:
      a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;
      b) l'importo  di  300  milioni  annui  per  le  piccole e medie
imprese.
    5. La durata massima del progetto di ricerca e' fissata in cinque
anni.".