Art. 3. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 1. L'art. 8 della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 33/1997, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Contributi per la ricerca e lo sviluppo). - 1. Per gli investimenti di cui all'art. 2, possono essere concessi contributi nella misura massima: a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della commissione (disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (GUCE) C/45 del 17 febbraio 1996; b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attivita' di sviluppo precompetitiva come definito nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06. 2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1, puo' essere aumentata di dieci punti. 3. Per le imprese insediate nelle aree per le quali vige la deroga dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, pubblicato in GUCE C/340 del 10 novembre 1997, la misura massima percentuale puo' essere aumentata di cinque punti. 4. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare, fatta eccezione, fino al 31 dicembre 2004, per le imprese che si insedieranno nell'area industriale "Cogne" di Aosta: a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese; b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese. 5. La durata massima del progetto di ricerca e' fissata in cinque anni.".