Art. 4.
Sostituzione  dell'art.  11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n.
                                 84
    1.  L'art.  11  della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito
dall'art.  8  della  legge  regionale  n.  33/1997, e' sostituito dal
                              seguente:
      "Art.  11  (Procedure)  -  1.  Le  domande di contributo devono
essere  presentate  alla struttura regionale competente in materia di
                             industria.
    2.  I  criteri  e  le modalita' per la concessione dei contributi
sono  stabiliti  dalla  giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della
legge  regionale  2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia
di  procedimento  amministrativo,  di diritto di accesso ai documenti
amministrativi  e  di  dichiarazioni  sostitutive.  Abrogazione della
              legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
    3.  I  contributi  previsti  dall'art. 8 sono autorizzati, previa
istruttoria  svolta  dalla  Finaosta  S.p.a., con deliberazione della
giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle
risorse  necessarie.  La  Finaosta S.p.a. provvede all'erogazione dei
contributi  sulla  base  della  verifica tecnico-amministrativa delle
    spese e del controllo di risultato dell'attivita' di ricerca.
    4.  I  contributi  previsti  dagli  articoli  8-bis,  9 e 10 sono
              concessi con provvedimento dirigenziale.
    5.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata a promuovere azioni di
sensibilizzazione   e   informazione   sulle   problematiche   legate
all'applicazione   delle   norme   in   materia   di   qualita',   in
collaborazione  con  societa'  a  partecipazione maggioritaria  della
Regione,  aventi  come  scopo  sociale  lo  sviluppo  economico delle
                              imprese.