Art. 4. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 1. L'art. 11 della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 33/1997, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Procedure) - 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria. 2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59). 3. I contributi previsti dall'art. 8 sono autorizzati, previa istruttoria svolta dalla Finaosta S.p.a., con deliberazione della giunta regionale, che provvede contestualmente al trasferimento delle risorse necessarie. La Finaosta S.p.a. provvede all'erogazione dei contributi sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attivita' di ricerca. 4. I contributi previsti dagli articoli 8-bis, 9 e 10 sono concessi con provvedimento dirigenziale. 5. La giunta regionale e' autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualita', in collaborazione con societa' a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.