Art. 5. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 1. L'art. 13 della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 33/1997, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Controlli). - 1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti di ricerca approvati, provvedono a presentare alla Finaosta S.p.a. una relazione tecnica che illustri le modalita' di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti. La Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4, dopo la realizzazione dei progetti approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione che illustri le modalita' di svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti. Tale relazione sara' accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione.".