Art. 5.
Sostituzione  dell'art.  13 della legge regionale 7 dicembre 1993, n.
                                 84
    1.  L'art.  13  della legge regionale n. 84/1993, gia' sostituito
dall'art.  10  della  legge  regionale  n. 33/1997, e' sostituito dal
seguente:
      "Art.  13  (Controlli).  -  1.  I  beneficiari  dei  contributi
previsti dall'art. 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei progetti
di  ricerca  approvati,  provvedono a presentare alla Finaosta S.p.a.
una  relazione  tecnica che illustri le modalita' di attuazione degli
interventi,  l'avvenuta  realizzazione  degli  stessi  e  i risultati
conseguiti. La Finaosta S.p.a., valutata la relazione, trasmette alla
struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni
in  merito  alla corretta utilizzazione del contributo. I beneficiari
dei  contributi  previsti  dall'art. 4,  dopo  la  realizzazione  dei
progetti  approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale
competente  in  materia  di  industria  una relazione che illustri le
modalita'  di  svolgimento degli interventi e i risultati conseguiti.
Tale  relazione  sara' accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di
avvenuta certificazione.".