Art. 4.
                Determinazione del valore di mercato
    1.  Ai  fini  della  presente  legge, il valore di mercato di cui
all'art. 2,  viene determinato in conformita' di quanto disposto, per
la  specie  bovina,  dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, recante misure
per  la  lotta  contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootica
degli  animali,  secondo  le  modalita'  stabilite dal Ministro della
sanita'  con  il  decreto  n.  298  del  20  luglio 1989 e successive
modifiche.