Art. 4. Determinazione del valore di mercato 1. Ai fini della presente legge, il valore di mercato di cui all'art. 2, viene determinato in conformita' di quanto disposto, per la specie bovina, dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootica degli animali, secondo le modalita' stabilite dal Ministro della sanita' con il decreto n. 298 del 20 luglio 1989 e successive modifiche.