Art. 5. Procedura di concessione dell'intervento 1. La richiesta di concessione del compenso di cui all'art. 1, deve essere presentata, dal proprietario interessato, all'azienda sanitaria locale competente per territorio congiuntamente alla domanda di indennizzo prevista dalla normativa statale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995 n. 592. 2. L'azienda sanitaria locale provvede all'istruttoria della richiesta, determina l'importo che puo' essere corrisposto in conformita' alle disposizioni di cui agli art. 3 e 4, e la trasmette all'amministrazione regionale, unitamente agli atti istruttori. 3. L'amministrazione regionale provvede alla liquidazione del compenso a favore del beneficiario. 4. La giunta regionale puo' stabilire ulteriori modalita' attuative che si rendessero necessarie nel corso dell'applicazione della presente legge.