Art. 5.
              Procedura di concessione dell'intervento
    1.  La  richiesta  di concessione del compenso di cui all'art. 1,
deve  essere  presentata,  dal  proprietario interessato, all'azienda
sanitaria   locale  competente  per  territorio  congiuntamente  alla
domanda  di  indennizzo  prevista  dalla  normativa statale, ai sensi
dell'art.  19,  comma 2, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995 n.
592.
    2.  L'azienda  sanitaria  locale  provvede  all'istruttoria della
richiesta,   determina  l'importo  che  puo'  essere  corrisposto  in
conformita'  alle disposizioni di cui agli art. 3 e 4, e la trasmette
all'amministrazione regionale, unitamente agli atti istruttori.
    3.  L'amministrazione  regionale  provvede  alla liquidazione del
compenso a favore del beneficiario.
    4.   La  giunta  regionale  puo'  stabilire  ulteriori  modalita'
attuative  che  si  rendessero necessarie nel corso dell'applicazione
della presente legge.