Art. 6.
                          Norma transitoria
    1.  Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 2, e
all'art.  2,  i  proprietari  dei bovini abbattuti dopo il 31 gennaio
1999  possono  richiedere il compenso di cui all'art. 1, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.