Art. 7. Finanziamento 1. Agli oneri di spesa derivanti dell'attuazione della presente legge si provvede: a) per l'anno 1999 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa: spese in diminuzione; cap. 20338; interventi per il settore vitivinicolo (Reg. U.E. 822/87, legge regionale n. 10/1989); lire 10.000.000; spese di nuova istituzione; cap. 20465; spese per attuazione legge regionale n. 58/2000. Indennita' integrativa nei casi di abbattimento totale di allevamento bovino per tubercolosi - L. 10.000.000. b) per gli anni successivi mediante le leggi che approvano annualmente il bilancio regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 26 giugno 2000 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 23 novembre 1999 ed e' stata vistata dai commissario del Governo il 17 dicembre 1999. Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 91/1996, vista la comunicazione della Commissione della U.E. in data 16 giugno 2000 (SG 2000 D104292) pervenuta, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia preso l'U.E., in data 23 giugno 2000.