Art. 7.
                            Finanziamento
    1.  Agli  oneri di spesa derivanti dell'attuazione della presente
legge si provvede:
      a) per l'anno 1999 mediante la seguente variazione di bilancio,
per analogo importo di competenza e di cassa:
        spese in diminuzione;
        cap. 20338;
        interventi  per  il  settore  vitivinicolo (Reg. U.E. 822/87,
legge regionale n. 10/1989);
        lire 10.000.000;
        spese di nuova istituzione;
        cap. 20465;
        spese per attuazione legge regionale n. 58/2000.
    Indennita'   integrativa  nei  casi  di  abbattimento  totale  di
allevamento bovino per tubercolosi - L. 10.000.000.
      b) per  gli  anni  successivi  mediante  le leggi che approvano
annualmente il bilancio regionale.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 26 giugno 2000
                               MARTINI
La  presente  legge  e'  stata  approvata  dal consiglio regionale il
23 novembre  1999  ed e' stata vistata dai commissario del Governo il
17 dicembre 1999.
Si  procede  alla  promulgazione  ai sensi dell'art. 1, comma 4 della
legge  regionale n. 91/1996, vista la comunicazione della Commissione
della U.E. in data 16 giugno 2000 (SG 2000 D104292) pervenuta, per il
tramite  della  rappresentanza  permanente  d'Italia preso l'U.E., in
data 23 giugno 2000.