(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Variazioni dell'indennita' di carica 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 22, e' sostituito dal seguente: "Le variazioni dell'indennita' di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennita' dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza.