(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 22 del 17 luglio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Variazioni dell'indennita' di carica
    1.  Il  secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno
1983,  n. 47, cosi' come modificato dall'art. 2 della legge regionale
27 febbraio 1995, n. 22, e' sostituito dal seguente:
    "Le variazioni dell'indennita' di carica percepite dai componenti
della  Camera  dei  Deputati determinano una variazione proporzionale
delle  indennita'  dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le
variazioni delle due indennita' hanno la medesima decorrenza.