Art. 2.
     Indennita' di funzione dei presidenti dei gruppi consiliari
    1.  Il  primo  comma,  lettera  c),  dell'art.  2-ter della legge
regionale  13 giugno 1983, n. 47, introdotto con l'art. 4 della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 22, e' sostituito dal seguente:
      "c)   consigliere   segretario  del  consiglio,  presidente  di
commissione, presidente di gruppo consiliare;".