Art. 2. Indennita' di funzione dei presidenti dei gruppi consiliari 1. Il primo comma, lettera c), dell'art. 2-ter della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, introdotto con l'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 22, e' sostituito dal seguente: "c) consigliere segretario del consiglio, presidente di commissione, presidente di gruppo consiliare;".