Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 139.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 100 "Competenze dovute ai membri del consiglio regionale e competenze componenti della giunta regionale non consiglieri". 2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge per i successivi esercizi fara' carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costutizione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 11 luglio 2000 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 7 giugno 2000 ed e' stata vistata dai commissario del Governo il 17 dicembre 2000.