Art. 4.
                          Norma finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge,
valutato  per l'anno in corso in L. 139.000.000, si fa fronte con gli
stanziamenti  previsti  al  capitolo 100 "Competenze dovute ai membri
del   consiglio   regionale  e  competenze  componenti  della  giunta
regionale non consiglieri".
    2.  L'onere  derivante dall'attuazione della presente legge per i
successivi  esercizi  fara'  carico  al corrispondente capitolo dello
stato di previsione della spesa di ogni singolo anno finanziario.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
statuto e dell'art. 127 della Costutizione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
      Firenze, 11 luglio 2000
                               MARTINI
La  presente  legge  e'  stata  approvata  dal consiglio regionale il
7 giugno  2000  ed  e'  stata  vistata dai commissario del Governo il
17 dicembre 2000.