(Pubblicato nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 2000) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione Dopo la conclusione della fase transitoria, di cui all'art. 3 comma 9) del decreto legislativo n. 32/1995, la Regione esercita il proprio ruolo di programmmazione, di monitoraggio e di controllo in materia di carburanti in funzione degli obiettivi, del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla d.c.r. del 29 settembre 1999 n. Vl/1309. Per l'installazione e l'esercizio di impianto di distribuzione carburante si applicano sino al 31 dicembre 2004, le disposizioni di cui al presente regolamento. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 32/98, a partire dal 1o luglio 2000, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi impianti si dovra' perseguire il raggiungimento del numero di impianti obiettivo per bacino d'utenza-tipologia di area, previsto dalla tav. 10 della sopracitata d.c.r. n. Vl/1309, riprodotta alla tav. 1 allegata al presente regolamento, favorendo la loro distribuzione omogenea sul territorio e garantendo strutture con requisiti qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza. Alle istanze presentate sino al 30 giugno 2000 si applica la normativa vigente alla data della loro presentazione.