(Pubblicato  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 30 del 25 luglio 2000)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    Dopo  la  conclusione  della  fase transitoria, di cui all'art. 3
comma 9)  del  decreto legislativo n. 32/1995, la Regione esercita il
proprio  ruolo  di programmmazione, di monitoraggio e di controllo in
materia  di  carburanti in funzione degli obiettivi, del programma di
razionalizzazione  della  rete di distribuzione dei carburanti di cui
alla d.c.r. del 29 settembre 1999 n. Vl/1309.
    Per  l'installazione  e  l'esercizio di impianto di distribuzione
carburante  si applicano sino al 31 dicembre 2004, le disposizioni di
cui al presente regolamento.
    Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi di
razionalizzazione  della  rete  distributiva  dei  carburanti  di cui
all'art.  3, comma 8, del decreto legislativo n. 32/98, a partire dal
1o  luglio  2000, nell'autorizzare la realizzazione di nuovi impianti
si  dovra'  perseguire  il  raggiungimento  del  numero  di  impianti
obiettivo  per bacino d'utenza-tipologia di area, previsto dalla tav.
10  della  sopracitata  d.c.r.  n.  Vl/1309,  riprodotta  alla tav. 1
allegata  al  presente  regolamento,  favorendo la loro distribuzione
omogenea   sul   territorio  e  garantendo  strutture  con  requisiti
qualitativi idonei alle esigenze dell'utenza.
    Alle  istanze  presentate  sino  al  30 giugno 2000 si applica la
normativa vigente alla data della loro presentazione.