Art. 11.
Sospensione  dell'esercizio  e  autorizzazione  alla  rimozione degli
                              impianti
    L'esercizio   degli  impianti  non  puo'  essere  sospeso.  salva
l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del comune, di
durata definita, rilasciata su motivata richiesta.
    La   richiesta   di   sospensiva   deve   essere   corredata   da
documentazione  atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto
(modelli  DAS relativi agli ultimi tre rifornimenti e/o fotocopia del
registro di carico e scarico).
    In  casi  particolari,  le  domande  di sospensiva possono essere
presentate  al  protocollo  del comune entro trenta giorni successivi
all'interruzione del servizio.
    La  sospensiva  puo' essere autorizzata per un periodo massimo di
dodici  mesi,  e potra' essere prorogata solo per cause di comprovata
pubblica  utilita'  o  nel  caso  in cui il titolare abbia presentato
domanda di volontario trasferimento-concentrazione dell'impianto.
    Anche   gli   impianti  inseriti  nei  programmi  di  chiusura  e
smantellamento,  previsti dall'art. 3 comma 2 del decreto legislativo
n.  32/1998 devono essere autorizzati alla sospensione dell'esercizio
e alla rimozione delle attrezzature degli stessi