Art. 11. Sospensione dell'esercizio e autorizzazione alla rimozione degli impianti L'esercizio degli impianti non puo' essere sospeso. salva l'osservanza del turno feriale, senza l'autorizzazione del comune, di durata definita, rilasciata su motivata richiesta. La richiesta di sospensiva deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il regolare esercizio dell'impianto (modelli DAS relativi agli ultimi tre rifornimenti e/o fotocopia del registro di carico e scarico). In casi particolari, le domande di sospensiva possono essere presentate al protocollo del comune entro trenta giorni successivi all'interruzione del servizio. La sospensiva puo' essere autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi, e potra' essere prorogata solo per cause di comprovata pubblica utilita' o nel caso in cui il titolare abbia presentato domanda di volontario trasferimento-concentrazione dell'impianto. Anche gli impianti inseriti nei programmi di chiusura e smantellamento, previsti dall'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 32/1998 devono essere autorizzati alla sospensione dell'esercizio e alla rimozione delle attrezzature degli stessi