Art. 15.
   Modifica di impianti G.P.L. con l'aggiunta di altri carburanti
    La  modifica  di impianti G.P.L. esistenti mediante l'aggiunta di
altri carburanti, puo' essere autorizzata nel rispetto degli standard
qualitativi  minimi  di cui all'art. 6, nonche' delle distanze di cui
alla tav. 2 da altri impianti carburanti.
    Qualora  venga  aggiunto  anche il prodotto metano, dovra' essere
rispettata  anche  la  distanza  da  altri  impianti  di metano, come
indicato nella tav. 5.