Art. 15. Modifica di impianti G.P.L. con l'aggiunta di altri carburanti La modifica di impianti G.P.L. esistenti mediante l'aggiunta di altri carburanti, puo' essere autorizzata nel rispetto degli standard qualitativi minimi di cui all'art. 6, nonche' delle distanze di cui alla tav. 2 da altri impianti carburanti. Qualora venga aggiunto anche il prodotto metano, dovra' essere rispettata anche la distanza da altri impianti di metano, come indicato nella tav. 5.