Art. 17.
         Installazione di nuovo impianto carburanti e metano
    La  realizzazione  di  un  nuovo  impianto carburanti comprensivo
anche  del  prodotto  metano, e' subordinata all'osservanza di quanto
specificato  all'art.  2,  relativamente  alla dinamica dei bacini, a
rispetto  dei  requisiti  di  cui all'art. 4, e delle distanze minime
previste sia per gli impianti di soli carburanti (tav. 2) sia per gli
impianti  di  solo  metano  (tav.  5). Qualora il progettato impianto
preveda  anche  il  prodotto G.P.L. dovra' essere rispettata anche la
distanza da altri impianti di G.P.L. (tav. 4).