Art. 17. Installazione di nuovo impianto carburanti e metano La realizzazione di un nuovo impianto carburanti comprensivo anche del prodotto metano, e' subordinata all'osservanza di quanto specificato all'art. 2, relativamente alla dinamica dei bacini, a rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, e delle distanze minime previste sia per gli impianti di soli carburanti (tav. 2) sia per gli impianti di solo metano (tav. 5). Qualora il progettato impianto preveda anche il prodotto G.P.L. dovra' essere rispettata anche la distanza da altri impianti di G.P.L. (tav. 4).