Art. 18. Modifica di impianto carburanti o G.P.L. esistenti con l'aggiunta del prodotto metano La modifica di impianti carburanti o G.P.L. esistenti con il prodotto metano potra' essere autorizzata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 6, nonche' delle distanze da altri impianti di metano previste nella tav. 5.