Art. 18.
Modifica di impianto carburanti o G.P.L. esistenti con l'aggiunta del
                           prodotto metano
    La  modifica  di  impianti  carburanti  o G.P.L. esistenti con il
prodotto  metano potra' essere autorizzata nel rispetto dei requisiti
di cui all'art. 6, nonche' delle distanze da altri impianti di metano
previste nella tav. 5.