Art. 20.
                  Impianti di metano ad uso privato
    Gli  enti  pubblici  e  le  societa'  a  partecipazione pubblica,
autorizzati  all'installazione  di impianti di metano ad uso privato,
possono  stipulare accordi per il rifornimento presso tali impunti da
parte  di  automezzi  di  proprieta'  di  altri  enti  e  societa'  a
partecipazione pubblica.