Art. 23.
Collaudi degli impianti di distribuzione carburanti stradali e ad uso
                               privato
    Ai  fini  dello  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e di
semplificazione   delle  procedure,  l'esercizio  provvisorio  di  un
impianto di distribuzione carburanti e' autorizzato dal comune previa
presentazione,  da  parte  dell'interessalo,  della  perizia  giurata
redatta  da  un  tecnico  iscritto  al  relativo  albo professionale,
attestante  la  conformita delle opere nel rispetto alle disposizioni
del  PRG,  alla  sicurezza  sanitaria,  stradale,  alle  prescrizioni
fiscali, ed alle disposizioni di cui alla d.c.r. n. VI/1309
    L'interessato deve inoltre allegare copia della:
      ricevuta   del   comando   provinciale  dei  vigili  del  fuoco
dell'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione di conformita' dei
lavori come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
      ricevuta   di  richiesta  di  aggiornamento  della  licenza  di
esercizio presentata all'U.T.F.
    L'esercizio   provvisorio  di  cui  al  precedente  comma  1,  e'
consentito esclusivamente nel caso di modifica consistente nella:
      aggiunta di prodotto non erogato precedentemente;
      installazioni di nuovi serbatoi per prodotti giu' autorizzati;
      mutamento    della   dislocazione   delle   parti   petrolifere
costitutive  dell'impianto,  in  seguito  a  ristrutturazione globale
dello stesso.
    Una  volta  presentati  al  comune,  la  copia del certificato di
prevenzione   incendi   aggiornato,   copia   della   licenza  U.T.F.
aggiornata,   l'esercizio   dell'impianto   da   provvisorio  diventa
definitivo.
    L'autorizzazione   all'esercizio  dell'impianto,  rilasciata  dal
comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non
annulla   ne'  sostituisce  i  collaudi-sopralluoghi  previsti  dalle
normative dei vigili del fuoco, dell'U.T.F. e dalle ASL.
    Tutte  le  modifiche  non  citate  nel presente articolo non sono
soggette  ne' a collaudo ne' alla procedure di esercizio provvisorio,
ma  al  solo  aggiornamento  del certificato di prevenzione incendi e
della licenza U.T.F.
    Nel  caso  di  nuovi  impianti,  sempre ai fini dello snellimento
delle    procedure,    il   comune,   su   richiesta   del   titolare
dell'autorizzazione,  nominera'  una commissione di collaudo composta
da rappresentanti:
      del comune
      dei vigili del fuoco
      dell'ufficio tecnico di finanza
      dell'ASL.
    Il  sopralluogo  per  il  collaudo  dovra'  essere eseguito entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta  ed  i lavori verranno svolti alla
presenza di un rappresentante della societa' petrolifera.
    La   commissione   accerta   la  funzionalita',  la  sicurezza  e
l'idoneita'   tecnica   delle  attrezzature  installate,  nonche'  la
generale  conformita'  dell'impianto  al  progetto  presentato con la
domanda dl autorizzazione.
    Sara  cura  del  comune  trasmettere,  al comando provinciale dei
vigili   del   fuoco,   all'ufficio   tecnico   di  finanza,  all'ASL
territorialmente  competenti,  copia del verbale di collaudo, ai fini
del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del
registro  di  carico  e scarico del carburante. Una copia del verbale
verra'  trasmessa  al  titolare  dell'autorizzazione  ed alla Regione
Lombardia.
    Qualora,  durante  le  operazioni  di  collaudo,  siano accertate
irregolarita'  viene  assegnato  un  termine per provvedere alla loro
eliminazione  ove  si renda necessario si dispone la rinnovazione del
collaudo.
    Le spese di collaudo sono a carico delle societa' petrolifere.
    In  attesa del collaudo e su richiesta della societa', il sindaco
puo' concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a
centottanta   giorni,   prorogabili,   previa   presentazione   della
sottoelencata documentazione:
      perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo
professionale  attestante  la  conformita'  delle  opere nel rispetto
delle  norme  di  sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale
nonche'  la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto
approvato o comunicato;
      richiesta  ai  vigili  del fuoco del certificato di prevenzione
incendi  da  parte  del  concessionario  con  l'impegno,  da parte di
quest'ultimo,  all'osservanza  delle  prescrizioni  o  condizioni  di
esercizio imposte dai vigili del fuoco.
    Sono   escluse   dall'esercizio  provvisorio  le  apparecchiature
destinate  al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del
prodotto metano.