Art. 23. Collaudi degli impianti di distribuzione carburanti stradali e ad uso privato Ai fini dello snellimento dell'attivita' amministrativa e di semplificazione delle procedure, l'esercizio provvisorio di un impianto di distribuzione carburanti e' autorizzato dal comune previa presentazione, da parte dell'interessalo, della perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformita delle opere nel rispetto alle disposizioni del PRG, alla sicurezza sanitaria, stradale, alle prescrizioni fiscali, ed alle disposizioni di cui alla d.c.r. n. VI/1309 L'interessato deve inoltre allegare copia della: ricevuta del comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformita' dei lavori come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; ricevuta di richiesta di aggiornamento della licenza di esercizio presentata all'U.T.F. L'esercizio provvisorio di cui al precedente comma 1, e' consentito esclusivamente nel caso di modifica consistente nella: aggiunta di prodotto non erogato precedentemente; installazioni di nuovi serbatoi per prodotti giu' autorizzati; mutamento della dislocazione delle parti petrolifere costitutive dell'impianto, in seguito a ristrutturazione globale dello stesso. Una volta presentati al comune, la copia del certificato di prevenzione incendi aggiornato, copia della licenza U.T.F. aggiornata, l'esercizio dell'impianto da provvisorio diventa definitivo. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal comune a seguito della documentazione presentata dal richiedente, non annulla ne' sostituisce i collaudi-sopralluoghi previsti dalle normative dei vigili del fuoco, dell'U.T.F. e dalle ASL. Tutte le modifiche non citate nel presente articolo non sono soggette ne' a collaudo ne' alla procedure di esercizio provvisorio, ma al solo aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e della licenza U.T.F. Nel caso di nuovi impianti, sempre ai fini dello snellimento delle procedure, il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, nominera' una commissione di collaudo composta da rappresentanti: del comune dei vigili del fuoco dell'ufficio tecnico di finanza dell'ASL. Il sopralluogo per il collaudo dovra' essere eseguito entro sessanta giorni dalla richiesta ed i lavori verranno svolti alla presenza di un rappresentante della societa' petrolifera. La commissione accerta la funzionalita', la sicurezza e l'idoneita' tecnica delle attrezzature installate, nonche' la generale conformita' dell'impianto al progetto presentato con la domanda dl autorizzazione. Sara cura del comune trasmettere, al comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ufficio tecnico di finanza, all'ASL territorialmente competenti, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante. Una copia del verbale verra' trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia. Qualora, durante le operazioni di collaudo, siano accertate irregolarita' viene assegnato un termine per provvedere alla loro eliminazione ove si renda necessario si dispone la rinnovazione del collaudo. Le spese di collaudo sono a carico delle societa' petrolifere. In attesa del collaudo e su richiesta della societa', il sindaco puo' concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della sottoelencata documentazione: perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale attestante la conformita' delle opere nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, fiscale e stradale nonche' la corretta esecuzione dei lavori in conformita' al progetto approvato o comunicato; richiesta ai vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno, da parte di quest'ultimo, all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto G.P.L. e del prodotto metano.