Art. 24.
          Modifiche impianto non soggette ad autorizzazione
    Non sono soggette a specifiche autorizzazioni salvo, se del caso,
di carattere edilizio le seguenti modifiche degli impianti:
      a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri
a doppia o multipla erogazione, per prodotti gia' autorizzati;
      b)  erogazione  di benzina senza piombo mediante strutture gia'
installate per l'erogazione di benzina normale e/o super e/o gasolio;
      c)  cambio  di  destinazione  di  serbatoi e/o di distributori,
nell'ambito dei carburanti gia' autorizzati;
      d)  variazione del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi  e/o  del loro posizionamento fermo restando i prodotti gia'
erogati;
      e)  sostituzione  dei miscelatori manuali con altri elettrici o
elettronici e viceversa;
      f)   detenzione   e/o   variazione   delle  quantita'  di  olio
lubrificante  e/o  di  petrolio lampante adulterato per riscaldamento
domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti
presso l'impianto per la vendita al pubblico;
      g)  installazione  e/o  variazione di attrezzature ed accessori
dell'impianto  di  distribuzione  carburanti,  quali sevizi igienici,
chioschi, pensiline, isole di distribuzione;
      h) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori
e/o prodotti gia' erogati dall'impianto;
      i)   mutamento   della  dislocazione  delle  parti  costitutive
dell'impianto;
      j)   installazione   di   nuove   apparecchiature  self-service
pre-pagamento,
    Le   variazioni   di   cui  al  comma  precedente  devono  essere
preventivamente  comunicate  all'ente  concedente  e  realizzate  nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
    Nel   caso  di  modifiche  di  cui  alla  precedente  lettera  j)
(self-service  pre-pagamento) la comunicazione dovra' contenere anche
una  autocertificazione  del  titolare  dell'autorizzazione  volta  a
confermare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6.
    La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti. del
gasolio  per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e
di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico  non  costituisce  modifica  ma  sottosta' al rispetto delle
norme  di  sicurezza;  la  loro  consistenza,  comunque,  deve essere
comunicata  ai  fini  conoscitivi alla amministrazione concedente che
provvedera' a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in
corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.
    Restano  fermi  gli  adempimenti degli interessati concernenti la
comunicazione   al  comune  e  agli  altri  enti  coinvolti  ai  fini
dell'aggiornamento  del  certificato di prevenzione incendi e licenza
U.T.F.