Art. 24. Modifiche impianto non soggette ad autorizzazione Non sono soggette a specifiche autorizzazioni salvo, se del caso, di carattere edilizio le seguenti modifiche degli impianti: a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti gia' autorizzati; b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia' installate per l'erogazione di benzina normale e/o super e/o gasolio; c) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori, nell'ambito dei carburanti gia' autorizzati; d) variazione del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti gia' erogati; e) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici e viceversa; f) detenzione e/o variazione delle quantita' di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l'impianto per la vendita al pubblico; g) installazione e/o variazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti, quali sevizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione; h) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti gia' erogati dall'impianto; i) mutamento della dislocazione delle parti costitutive dell'impianto; j) installazione di nuove apparecchiature self-service pre-pagamento, Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. Nel caso di modifiche di cui alla precedente lettera j) (self-service pre-pagamento) la comunicazione dovra' contenere anche una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione volta a confermare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti. del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica ma sottosta' al rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, deve essere comunicata ai fini conoscitivi alla amministrazione concedente che provvedera' a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria. Restano fermi gli adempimenti degli interessati concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti ai fini dell'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e licenza U.T.F.