Art. 25. Modifiche impianti soggette a specifica autorizzazione Le domande di modifiche di impianti consistenti nella: aggiunta di nuovi prodotti; mutamento della dislocazione delle parti, petrolifere, costitutive dell'impianto in seguito a ristrutturazione globale dello stesso; va rivolta al Sindaco del comune ove si intende eseguire l'opera e deve indicare: a)le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonche' per le societa' i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile; b) la dettagliata composizione dell'impianto da modificare; c) autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di relazione tecnica, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale. La domanda deve essere corredata della sotto elencata documentazione: a) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco, ai fini di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1998 n. 37; b) disegni planimetrici dell'impianto timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto. Qualora la modifica consista nell'aggiunta del prodotto G.P.L. su un esistente impianto carburanti, indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all'art. 14, la domanda deve essere altresi' corredata di dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti di G.P.L. tav. 4 e di autocertificazione circa l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 6. Qualora la modifica consista nell'aggiunta del prodotto metano su un esistente impianto carburanti e/o G P L, indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all'art. 18, la domanda deve esseri altresi' corredata di dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti di metano esistenti tav. 5 e, di autocertificazione circa l'esistenza dei requisiti previsti all'art. 6. Qualora la modifica consista nell'aggiunta di prodotti carburanti su un esistente impianto di G.P.L., indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all'art. 15, la domanda deve essere altresi' corredata di dichiarazione di effettiva percorrenza da altri esistenti impianti carburanti tav. 2. Qualora la modifica consista nell'aggiunta di prodotti carburanti o G.P.L. su un esistente impianto di metano, indipendentemente dal rispetto degli altri criteri e requisiti richiesti all'art. 19, la domanda deve essere altresi' corredata di dichiarazione di effettiva percorrenza da altri esistenti impianti carburanti e/o G.P.L. (tav. 2 e 4). Qualora la modifica consista nella ristrutturazione, mediante installazione di dispositivi self-service con pagamento posticipato, la domanda deve essere altresi' corredata di dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti all'art. 5. In tutti questi casi copia della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta. con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comune, deve essere trasmessa, a cura dell'interessato alla Regione, la quale provvedera' a dare il parere di conformita' al piano, previsto all'art. 2. La domanda si intende assentita qualora il comune non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo che per l'aggiunta dei prodotti G.P.L. e metano, che, per motivi di sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa. E' altresi' richiesta autorizzazione espressa nel caso in cui sull'impianto vengono installati dispositivi di self-service con pagamento posticipato, ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis della legge n. 496/1999. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, decorsi i quali la domanda si intende assentita.