Art. 25.
       Modifiche impianti soggette a specifica autorizzazione
    Le domande di modifiche di impianti consistenti nella:
      aggiunta di nuovi prodotti;
      mutamento   della   dislocazione   delle   parti,  petrolifere,
costitutive dell'impianto in seguito a ristrutturazione globale dello
stesso;
    va  rivolta al Sindaco del comune ove si intende eseguire l'opera
e deve indicare:
      a)le  generalita',  il  domicilio  ed  il  codice  fiscale  del
richiedente,  o  del legale rappresentante; nonche' per le societa' i
dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile;
      b) la dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
      c) autocertificazione corredata della documentazione prescritta
dalla  legge  e di relazione tecnica, redatta da un ingegnere o altro
tecnico  competente  per  la  sottoscrizione del progetto presentato,
iscritto al relativo albo professionale.
    La   domanda   deve   essere   corredata   della  sotto  elencata
documentazione:
      a)  dichiarazione  dell'avvenuta  presentazione del progetto al
comando  provinciale  dei vigili del fuoco, ai fini di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1998 n. 37;
      b)  disegni  planimetrici  dell'impianto timbrati e firmati dal
responsabile tecnico del progetto.
    Qualora la modifica consista nell'aggiunta del prodotto G.P.L. su
un  esistente  impianto  carburanti,  indipendentemente  dal rispetto
degli  altri  criteri  e  requisiti richiesti all'art. 14, la domanda
deve  essere  altresi'  corredata  di dichiarazione delle distanze di
effettiva  percorrenza da altri impianti esistenti di G.P.L. tav. 4 e
di   autocertificazione  circa  l'esistenza  dei  requisiti  previsti
all'art. 6.
    Qualora la modifica consista nell'aggiunta del prodotto metano su
un  esistente  impianto  carburanti  e/o G P L, indipendentemente dal
rispetto  degli  altri  criteri e requisiti richiesti all'art. 18, la
domanda   deve  esseri  altresi'  corredata  di  dichiarazione  delle
distanze  di  effettiva  percorrenza  da  altri  impianti  di  metano
esistenti  tav.  5  e,  di  autocertificazione  circa l'esistenza dei
requisiti previsti all'art. 6.
    Qualora la modifica consista nell'aggiunta di prodotti carburanti
su  un  esistente  impianto di G.P.L., indipendentemente dal rispetto
degli  altri  criteri  e  requisiti richiesti all'art. 15, la domanda
deve   essere   altresi'  corredata  di  dichiarazione  di  effettiva
percorrenza da altri esistenti impianti carburanti tav. 2.
    Qualora la modifica consista nell'aggiunta di prodotti carburanti
o  G.P.L.  su  un esistente impianto di metano, indipendentemente dal
rispetto  degli  altri  criteri e requisiti richiesti all'art. 19, la
domanda  deve essere altresi' corredata di dichiarazione di effettiva
percorrenza da altri esistenti impianti carburanti e/o G.P.L. (tav. 2
e 4).
    Qualora  la  modifica  consista  nella ristrutturazione, mediante
installazione  di dispositivi self-service con pagamento posticipato,
la  domanda  deve  essere  altresi'  corredata  di  dichiarazione del
rispetto dei requisiti previsti all'art. 5.
    In  tutti  questi casi copia della domanda, corredata di tutta la
documentazione   richiesta.  con  timbro  e  data  di  ricevimento  o
dell'avviso   di   ricevimento  da  parte  del  comune,  deve  essere
trasmessa, a cura dell'interessato alla Regione, la quale provvedera'
a dare il parere di conformita' al piano, previsto all'art. 2.
    La  domanda  si  intende  assentita qualora il comune non formuli
motivate  osservazioni  entro  sessanta giorni dalla richiesta, salvo
che  per  l'aggiunta dei prodotti G.P.L. e metano, che, per motivi di
sicurezza, richiedono comunque autorizzazione espressa.
    E'  altresi'  richiesta  autorizzazione  espressa nel caso in cui
sull'impianto  vengono  installati  dispositivi  di  self-service con
pagamento  posticipato,  ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis della legge
n.  496/1999.  L'autorizzazione  deve essere rilasciata entro novanta
giorni  dalla  data  di ricevimento della richiesta stessa, decorsi i
quali la domanda si intende assentita.