Art. 7.
Norme  procedurali  relative alle autorizzazioni per realizzazione di
                           nuovi impianti
    Fatta  salva l'autonomia del comune in ordine al procedimento, la
domanda  di  autorizzazione  deve  essere  presentata  al sindaco del
comune  dove  si  intende  realizzare l'impianto e deve indicare, con
dichiarazione sostitutiva - autocertificazione - ai sensi della legge
n. 127/1997:
      a) le  generalita',  il  domicilio  ed  il  codice  fiscale del
richiedente,  o  nel  caso  di  societa'  del  legale  rappresentante
unitamente  ai  dati  di  cui  all'art.  2250, commi 1 e 2 del codice
civile;
      b) la localita' in cui si intende installare l'impianto;
      c) la  dettagliata  composizione  del  nuovo  impianto  e degli
eventuali  impianti  da  chiudere  (ivi  comprese  le apparecchiature
self-service pre-pagamento);
      d) dichiarazione  delle  distanze  di  effettiva percorrenza da
altri   impianti  esistenti,  nonche'  dell'esistenza  dei  requisiti
qualitativi  previsti  all'art. 4, solo per i nuovi impianti o per la
modifica  di  impianti  carburanti esistenti con il prodotto G.P.L. o
metano  o  per  la  modifica  di  p.v.  G.P.L.-metano  esistenti  con
l'aggiunta di altri carburanti;
      e) dichiarazione  dell'avvenuta  presentazione  del progetto al
comando  provinciale  dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui
all'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37;
      f) dichiarazione  della  presenza  dei  requisiti richiesti nel
caso  di  impianti  dotati  di dispositivi self-service con pagamento
posticipato.
    Alla domanda vanno inoltre allegati:
      g)  la  perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico
competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al
relativo  albo  professionale;  la  perizia  deve  assumere  anche la
conformita'  del  progetto ai requisiti ed alle caratteristiche delle
nuove   aree,  individuate  in  attuazione  dell'art. 2  del  decreto
legislativo n. 32/1998 e successive modifiche;
      h)    attestazione    della    disponibilita'   dell'area   con
sottoscrizione autenticata del proprietario;
      i)  modelli  Das  (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che
gli  impianti  destinati  alla  chiusura  sono attivi e funzionanti o
copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio;
      j)   copie   delle  concessioni-autorizzazioni  degli  impianti
oggetto di trasferimento e concentrazione;
      k)   disegni   planimetrici   dell'impianto   sottoscritti  dal
responsabile tecnico del progetto.
    Copia   della  domanda,  corredata  di  tutta  la  documentazione
richiesta,  con  timbro  e  data  di  ricevimento  o  dell'avviso  di
ricevimento  da  parte  del  comume,  deve  essere  trasmessa, a cura
dell'interessato  alla  Regione,  la  quale provvedera' a emettere il
parere  di  conformita'  al  piano  e  ad  individuare  le  priorita'
cronologiche  delle  domande  pervenute,  in  relazione alle norme di
indirizzo   programmatico   regionale   come   prevista  dal  decreto
legislativo n. 32/1998.
    Nel  caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o
provinciali,  l'interessato  dovra'  inoltre provvedere ad inoltrare,
all'ente   proprietario   della   strada  (ANAS,  ufficio  licenze  e
concessioni  o amministrazione provinciale), con l'evidenziazione che
trattasi  di  nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il
timbro  di  ricevuta  del  comune  e  corredata  della documentazione
prevista,   nonche'   della  ultelriore  documentazione  indicata  ai
sottoelencati punti l), m) n) e o);
      l)  rilievo  aero-fotogrammetrico  in  scala  1:5000 della zona
interessata all'impianto;
      m)  rilievo  in  scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano
evidenziati,   entro   i   limiti   di  settecento  metri  a  cavallo
dell'impianto per la viabilita' ordinaria e di novecento metri per le
strade  a  quatto corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi
privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee;
      n)  rilievo  come  il  precedente  con  inserito  lo  stato  di
progetto;
      o)  una  planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove
sia  evidenziata  la  superficie  del  terreno  demaniale  oggetto di
occupazione.
    L'ente  proprietario  provvedera'  a  comunicare  al comune e per
conoscenza  alla  Regione  ed  al  richiedente  il  proprio parere di
conformita'  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dal ricevimento
dell'istanza stessa.
    La  domanda dovra' essere corredata della documentazione prevista
ai predetti punti, pena l'inammissibilita' della domanda stessa
    Nel caso in cui il comune ravvisi la necessita di acquisire altra
eventuale  documentazione  ad  integrazione  della  domanda,  ne' da'
tempestiva  comunicazione  al  richiedente,  con  invito a provvedere
entro  il  termine di venti giorni dal ricevimento della stessa. Tale
richiesta  sospende  il termine di cui all'art. 1 comma 3 del decreto
legislativo n. 32/98, che iniziera' a decorrere nuovamente dalla data
di  ricevimento,  da  parte  dell'amministrazione  competente,  degli
elementi  richiesti, ovvero, se antecedente, dalla data indicata come
termine per l'adempimento. In caso di mancata integrazione, il comune
decide in base alla documentazione in atti.
    Il  termine  non sara' interrotto da eventuali richieste di nuovi
elementi integrativi, successive alla prima.