Art. 7. Norme procedurali relative alle autorizzazioni per realizzazione di nuovi impianti Fatta salva l'autonomia del comune in ordine al procedimento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al sindaco del comune dove si intende realizzare l'impianto e deve indicare, con dichiarazione sostitutiva - autocertificazione - ai sensi della legge n. 127/1997: a) le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o nel caso di societa' del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del codice civile; b) la localita' in cui si intende installare l'impianto; c) la dettagliata composizione del nuovo impianto e degli eventuali impianti da chiudere (ivi comprese le apparecchiature self-service pre-pagamento); d) dichiarazione delle distanze di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti, nonche' dell'esistenza dei requisiti qualitativi previsti all'art. 4, solo per i nuovi impianti o per la modifica di impianti carburanti esistenti con il prodotto G.P.L. o metano o per la modifica di p.v. G.P.L.-metano esistenti con l'aggiunta di altri carburanti; e) dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; f) dichiarazione della presenza dei requisiti richiesti nel caso di impianti dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato. Alla domanda vanno inoltre allegati: g) la perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale; la perizia deve assumere anche la conformita' del progetto ai requisiti ed alle caratteristiche delle nuove aree, individuate in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche; h) attestazione della disponibilita' dell'area con sottoscrizione autenticata del proprietario; i) modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell'autorizzazione alla sospensione dell'esercizio; j) copie delle concessioni-autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione; k) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto. Copia della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, con timbro e data di ricevimento o dell'avviso di ricevimento da parte del comume, deve essere trasmessa, a cura dell'interessato alla Regione, la quale provvedera' a emettere il parere di conformita' al piano e ad individuare le priorita' cronologiche delle domande pervenute, in relazione alle norme di indirizzo programmatico regionale come prevista dal decreto legislativo n. 32/1998. Nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovra' inoltre provvedere ad inoltrare, all'ente proprietario della strada (ANAS, ufficio licenze e concessioni o amministrazione provinciale), con l'evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del comune e corredata della documentazione prevista, nonche' della ultelriore documentazione indicata ai sottoelencati punti l), m) n) e o); l) rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto; m) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di settecento metri a cavallo dell'impianto per la viabilita' ordinaria e di novecento metri per le strade a quatto corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee; n) rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto; o) una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione. L'ente proprietario provvedera' a comunicare al comune e per conoscenza alla Regione ed al richiedente il proprio parere di conformita' entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. La domanda dovra' essere corredata della documentazione prevista ai predetti punti, pena l'inammissibilita' della domanda stessa Nel caso in cui il comune ravvisi la necessita di acquisire altra eventuale documentazione ad integrazione della domanda, ne' da' tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di venti giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo n. 32/98, che iniziera' a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti, ovvero, se antecedente, dalla data indicata come termine per l'adempimento. In caso di mancata integrazione, il comune decide in base alla documentazione in atti. Il termine non sara' interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.