Art. 9. Requisiti soggettivi Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve: a) aver compiuto il diciottesimo anno di eta'; b) essere cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati della Comunita' economica europea, oppure societa' avente la sede sociali in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiane all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: a) che siano stati dichiarati falliti; b) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni o, al massimo a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; c) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali; d) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. L'accertamento delle summenzionate condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione e' effettuata anche d'ufficio.