Art. 9.
                        Requisiti soggettivi
    Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio
di  un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione
deve:
      a) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
      b)  essere  cittadino  italiano,  o ente italiano o degli Stati
della  Comunita'  economica  europea,  oppure societa' avente la sede
sociali  in  Italia  o  nei  predetti  Stati; oppure persona fisica o
giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli
enti   e   le   societa'  italiane  all'esercizio  dell'attivita'  di
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
    L'autorizzazione  non  puo'  essere rilasciata, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro:
      a) che siano stati dichiarati falliti;
      b)  che  abbiano  riportato, con sentenza passata in giudicato,
condanna  per un delitto non colposo per il quale la legge commina la
pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni o, al massimo
a  cinque  anni,  ovvero  condanna  che  importi  la interdizione dai
pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
      c)  che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti
abituali;
      d)  che  abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna
per  violazioni  costituenti  delitti,  a  termini  del decreto legge
5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.
    L'accertamento   delle   summenzionate   condizioni  ostative  al
rilascio dell'autorizzazione e' effettuata anche d'ufficio.