Regolamento   di   contabilita'   delle  istituzioni  scolastiche  in
                        provincia di Trento.
                              Titolo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
                Finalita' e principi del regolamento
    1.    Il    presente    regolamento    disciplina   la   gestione
amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche  dotate  di
personalita'  giuridica  e  di autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca,  sperimentazione e sviluppo ai sensi della legge provinciale
9 novembre 1990 n. 29.
                               Art. 2.
             Strumenti della programmazione finanziaria
    1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria delle
istituzioni scolastiche il bilancio pluriennale e il bilancio annuale
di previsione.
    2.  Il  bilancio  pluriennale e il bilancio annuale di previsione
sono  formulati  nell'esercizio delle forme di autonomia riconosciute
alle   istituzioni   scolastiche  ed  in  coerenza  con  il  progetto
d'istituto.
    3.  La  gestione  finanziaria  ed  amministrativo-contabile delle
istituzioni  scolastiche  deve  improntarsi  a  criteri di efficacia,
efficienza  ed economicita' nell'utilizzo delle risorse e conformarsi
ai   principi  dell'annualita',  universalita',  integrita',  unita',
veridicita'  e  dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni
fuori bilancio.
                              Titolo II
        BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
                               Art. 3.
                        Bilancio pluriennale
    1.  Il  bilancio  pluriennale  e'  deliberato  dal  consiglio  di
istituto  su  proposta  del capo d'istituto e copre un periodo pari a
quello  previsto per il bilancio pluriennale della Provincia. Esso e'
adottato  con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e
viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione.
    2.  Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza e
si  compone  dello  stato  di previsione dell'entrata, dello stato di
previsione  della spesa e del quadro generale riassuntivo. Le entrate
e  le  spese  sono  classificate  secondo  lo  schema adottato per il
bilancio annuale.
    3.  Il  bilancio  pluriennale rappresenta il quadro delle risorse
che  l'istituzione  scolastica  prevede di acquisire ed impiegare nel
periodo considerato.
    4.    L'adozione    del   bilancio   pluriennale   non   comporta
autorizzazione  a riscuotere le entrate ne' a pagare le spese in esso
previste.
    5.  I  vincoli  di equilibrio previsti per il bilancio annuale di
previsione  dall'art.  7  commi  1 e 2 si applicano anche al bilancio
pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato.
    6.  Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti
provinciali   sono  quantificate  in  coerenza  con  le  assegnazioni
comunicate dalla Provincia per i medesimi esercizi finanziari.
                               Art. 4.
                        Esercizio finanziario
    1.  L'esercizio  finanziario  ha  durata  annuale  e coincide con
l'anno solare.
                               Art. 5.
                   Bilancio annuale di previsione
    1.  Le  previsioni  di entrata e di spesa del bilancio annuale di
previsione sono formulate in termini di competenza.
    2. Il bilancio annuale di previsione e' costituito:
      a) dallo stato di previsione dell'entrata;
      b) dallo stato di previsione della spesa;
      c) dal quadro generale riassuntivo che evidenzia sinteticamente
le  entrate,  suddivise  per  macroaree,  e  le  spese, suddivise per
funzione/obiettivo.
    3.  Il  bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale
possono  essere rappresentati in un unico documento. Gli stanziamenti
previsti  nel  bilancio  annuale  di  previsione  coincidono  con gli
stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale.
    4.  Per  ciascuna  unita'  previsionale  di entrata e di spesa il
bilancio  annuale  di previsione indica l'ammontare delle entrate che
si  prevede  di  accertare  e delle spese che si prevede di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
    5.  Tra  le  entrate o tra le spese di cui al comma 4 e' iscritto
anche   il   risultato   di   amministrazione   presunto  al  termine
dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio.
    6.  Tutte  le  entrate  sono  iscritte  nel  bilancio  annuale di
previsione  al  lordo  delle  spese  di  riscossione  e  delle  altre
eventuali spese ad esse connesse.
    7.   Tutte  le  spese  sono  iscritte  nel  bilancio  annuale  di
previsione   integralmente,   senza   essere  ridotte  delle  entrate
correlative.
    8. Nel bilancio annuale di previsione sono in ogni caso stanziate
le  somme corrispondenti agli impegni gia' assunti ai sensi dell'art.
23 comma 3.
                               Art. 6.
             Allegati al bilancio annuale di previsione
    1.  Sono  allegati  al bilancio annuale di previsione, formandone
parte integrante e sostanziale:
      a)  il programma di gestione, contenente i criteri adottati per
la  formulazione  delle previsioni di entrata e di spesa, nonche' gli
interventi   e  gli  obiettivi  che,  in  coerenza  con  il  progetto
d'istituto,  si  intendono  perseguire nell'anno finanziario a cui si
riferisce il bilancio;
      b)   la   situazione   finanziaria   presunta  al  31  dicembre
dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
      c)  il  prospetto  che evidenzia il rispetto degli equilibri di
cui all'art. 7, commi 1 e 2.
                               Art. 7.
            Equilibrio del bilancio annuale di previsione
    1.  Nel  bilancio  annuale di previsione il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno deve essere uguale al totale delle entrate
di   cui  si  prevede  l'accertamento,  tenendo  conto  del  presunto
risultato di amministrazione.
    2.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 3, nel bilancio annuale
di  previsione  il  totale  delle spese correnti non puo' superare la
somma   delle   entrate   correnti   e   della  quota  di  avanzo  di
amministrazione di parte corrente.
    3.    E'    consentito   l'utilizzo   della   quota   dell'avanzo
d'amministrazione  derivante  da  economie di spesa in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti nei seguenti casi:
      a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
      b) per acquisti di attrezzature mediante leasing;
      c)  per  finanziare  spese  correnti  aventi caratteristiche di
eccezionalita'   e   non  ripetitivita',  previa  autorizzazione  del
sovrintendente scolastico.
                               Art. 8.
           Approvazione del bilancio annuale di previsione
    1.  Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dal consiglio
d'istituto,  su  proposta  del capo di istituto, entro il 30 novembre
dell'anno  precedente a quello di riferimento e deve essere trasmesso
per  l'approvazione al sovrintendente scolastico entro i dieci giorni
successivi.  Il  bilancio  diviene esecutivo se, nel termine di venti
giorni  dalla  data  di ricevimento, il sovrintendente non ne dispone
l'annullamento  o  non  richiede elementi integrativi di giudizio; in
tal  caso decorre un nuovo termine di quindici giorni dal ricevimento
dei medesimi.
                               Art. 9.
Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio
                        annuale di previsione
    1.  Il  documento  tecnico di accompagnamento e di specificazione
costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e la
formazione del rendiconto generale.
    2.  Nel  documento tecnico di accompagnamento e di specificazione
le  unita'  previsionali  di  base  delle  entrate e delle spese sono
ulteriormente   articolate   in  uno  o  piu'  capitoli.  I  capitoli
costituiscono le unita' fondamentali di classificazione del documento
tecnico.
    3.  Il  documento  tecnico di accompagnamento e di specificazione
viene  adottato  dal  capo d'istituto, con propria determinazione non
soggetta ad approvazione da parte del sovrintendente scolastico.
                              Art. 10.
                    Classificazione delle entrate
    1.  Nel  bilancio  annuale di previsione le entrate sono distinte
nelle seguenti parti:
      a)  parte  prima  -  entrate  per  l'attivita' dell'istituzione
scolastica;
      b)   parte   seconda   -  entrate  per  contabilita'  speciali,
riportanti le partite di giro.
    2.  Nella  parte  prima  le entrate sono ripartite nelle seguenti
macroaree:
      a) entrate derivanti da trasferimenti;
      b) entrate proprie.
    3. Nell'ambito di ciascuna macroarea le entrate sono ripartite in
aree omogenee secondo la loro natura economica:
      a) entrate correnti;
      b) entrate in conto capitale.
    4.  Le  aree  omogenee  sono  ulteriormente  ripartite  in unita'
previsionali di base.
    5.  Le  unita'  previsionali  di  base  costituiscono  le  unita'
fondamentali   di   classificazione  delle  entrate;  possono  essere
articolate  in  uno  o  piu'  capitoli  del  documento tecnico di cui
all'art. 9.
                              Art. 11.
                     Classificazione delle spese
    1.  Nel  bilancio  annuale  di  previsione le spese sono distinte
nelle seguenti parti:
      a)   parte  prima  -  spese  per  l'attivita'  dell'istituzione
scolastica;
      b)  parte seconda - spese per contabilita' speciali, riportanti
le partite di giro.
    2.    Nella    parte   prima   le   spese   sono   ripartite   in
funzioni/obiettivo.
    3.  Nell'ambito  di  ciascuna  funzione/obiettivo  le  spese sono
ripartite  in aree omogenee secondo la loro natura economica. Le aree
omogenee sono ulteriormente ripartite in unita' previsionali di base.
    4.  Le  unita'  previsionali  di  base  costituiscono  le  unita'
fondamentali di classificazione delle spese; le stesse possono essere
articolate  in  uno  o  piu'  capitoli  del  documento tecnico di cui
all'art. 9.
                              Art. 12.
                          Fondo di riserva
    1.  Nel  bilancio  annuale di previsione e nel relativo documento
tecnico  di  accompagnamento  e  specificazione  e'  iscritto tra gli
stanziamenti  di  competenza delle spese correnti un fondo di riserva
destinato  ad  integrare  gli  stanziamenti  dei capitoli di spesa di
parte corrente che si rivelassero insufficienti.
    2. Dal fondo di riserva sono altresi' prelevate le somme relative
ai  residui  passivi caduti in precrizione amministrativa e reclamati
dai   creditori  con  reiscrizione,  in  tal  caso,  ai  capitoli  di
provenienza  ovvero  in capitoli pertinenti nel caso in cui quelli di
provenienza siano stati nel frattempo soppressi.
    3. E' vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva.
                              Art. 13.
                 Verifiche del programma di gestione
    1.  Periodicamente,  ed  in  ogni  caso non meno di due volte nel
corso  dell'esercizio  finanziario,  il  capo d'istituto relaziona al
consiglio  di  istituto circa lo stato di attuazione del programma di
gestione.
    2.  Il  consiglio  d'istituto  puo'  modificare  il  programma di
gestione anche in corso d'anno.
                              Art. 14.
                       Variazioni di bilancio
    1.  Salvo  quanto  previsto al comma 2, le variazioni al bilancio
annuale  di  previsione  sono  adottate  dal  consiglio d'istituto su
proposta del capo d'istituto.
    2.  Sono  di  competenza  del  capo  d'istituto ed immediatamente
esecutivi:
      a) le variazioni di uguale importo sia in entrata che in uscita
relative alle entrate ed alle spese per contabilita' speciali;
      b) i prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 12;
      c)  gli storni fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base.
    2. L'applicazione del risultato di amministrazione definitivo non
puo'  essere  deliberata dal consiglio d'istituto prima dell'adozione
del rendiconto generale.
    3.  Le  variazioni  di  bilancio  diverse  da  quelle  di  cui al
precedente  comma  2  sono trasmesse al sovrintendente scolastico per
l'approvazione  entro  10  giorni dalla loro adozione. Esse diventano
esecutive  se, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento,
il  sovrintendente  non  ne  dispone  l'annullamento  o  non richiede
elementi  integrativi  di  giudizio;  in  tal  caso  decorre un nuovo
termine di quindici giorni dal ricevimento dei medesimi.
                              Art. 15.
      Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio
    1.  Nell'ipotesi in cui il bilancio annuale di previsione non sia
stato   adottato   dal   consiglio   d'istituto   prima   dell'inizio
dell'esercizio finanziario ne e' autorizzato l'esercizio provvisorio.
Nel  corso  del periodo predetto la gestione del bilancio e' riferita
alle  previsioni  definitive  dell'ultimo  bilancio  approvato  ed e'
consentita   per  tanti  dodicesimi  degli  stanziamenti  di  ciascun
capitolo  di  spesa  quanti  sono  i mesi dell'esercizio provvisorio,
ovvero  nei  limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti
di  spesa  obbligatoria  e non suscettibile di impegni o di pagamenti
frazionati  in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia
alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.
    2.  Qualora  il  bilancio  annuale  di  previsione  non sia stato
approvato  dal  consiglio  d'istituto  entro  il  mese  di gennaio il
sovrintendente  nomina  un  commissario  che provvede all'adempimento
entro i 30 giorni successivi.
    3.  Qualora  il bilancio annuale di previsione sia stato adottato
dal  Consiglio  d'istituto  ai  sensi  dell'art.  8  comma  1  ma non
approvato    dal    sovrintendente   scolastico   prima   dell'inizio
dell'esercizio   finanziario   cui  lo  stesso  si  riferisce  ne  e'
autorizzata  la  gestione  in  via  provvisoria  limitatamente  a  un
dodicesimo degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa ovvero nei
limiti  della  maggior  spesa  necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria  e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati
in  dodicesimi. Nel caso in cui il sovrintendente scolastico, durante
la  gestione  provvisoria,  ne disponga l'annullamento e' autorizzato
l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 1.
    4.  L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria non possono
in  nessun caso protrarsi oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento
del bilancio.
                             Titolo III
                       GESTIONE DELLE ENTRATE
                              Art. 16.
                         Stadi delle entrate
    1. Tutte le entrate passano per i seguenti stadi:
      a) l'accertamento;
      b) la riscossione;
      c) il versamento.
    2.  Questi  stadi,  per  talune  entrate,  possono  anche  essere
simultanei.
                              Art. 17.
                     Accertamento delle entrate
    1.  L'entrata e' accertata quando l'istituzione scolastica appura
la  ragione  del  credito e l'identita' del creditore ed iscrive come
competenza  dell'esercizio  finanziario  l'ammontare  del credito che
viene a scadenza entro l'anno medesimo.
    2.  Per  le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia o
di  altri  enti  pubblici,  l'accertamento e' disposto sulla base del
provvedimento di assegnazione dei fondi.
    3.  Per  le  entrate  di  natura  patrimoniale  l'accertamento e'
disposto,  di  norma,  sulla  base  degli  atti  che  ne quantificano
l'ammontare  e  ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio
di competenza.
    4.   Per   le   entrate   relative   alle  contabilita'  speciali
l'accertamento   e'   disposto   in   relazione  all'ammontare  delle
riscossioni  nonche'  in  conseguenza  dell'assunzione  di  impegni o
dell'effettuazione  di  pagamenti  nella  corrispondente  parte delle
spese.
    5.  In  ogni  altro  caso,  in  carenza  di atti e documentazioni
concernenti  il  credito,  l'accertamento e' disposto contestualmente
alla riscossione delle entrate.
    6.  Gli  atti  dai  quali conseguono accertamenti di entrata sono
vistati  dal  responsabile  della  segreteria il quale, verificato il
titolo  del  credito,  la regolarita' della documentazione e l'esatta
imputazione  al  capitolo  del  documento  tecnico  e  specificazione
provvede alle relative registrazioni contabili.
                              Art. 18.
                      Riscossione delle entrate
    1.  L'entrata  e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha
effettuato   il   pagamento   del  relativo  importo  all'istituzione
scolastica e quest'ultima ne ha avuto comunicazione.
    2.   La  riscossione  delle  entrate  da  parte  dell'istituzione
scolastica avviene mediante ordinativi d'incasso, anche cumulativi, a
firma del capo d'istituto e del responsabile della segreteria.
    3.  Il  pagamento delle somme dovute all'istituzione scolastica a
qualunque titolo avviene:
      a) mediante conti correnti postali;
      b)  mediante  versamenti  bancari  all'istituto  di credito che
gestisce il servizio di cassa;
      c)  direttamente  nei confronti dell'istituzione scolastica. In
quest'ultimo  caso  le somme dovranno essere versate dal responsabile
della   segreteria  all'istituto  cassiere  con  periodicita'  almeno
quindicinale e previa emissione di ordinativi di incasso.
    4.   Gli  incassi  che  si  riferiscono  alle  entrate  in  conto
competenza  vanno  tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in
conto residui.
    5.  Somme  versate  sul  conto  corrente  postale,  sul quale non
possono  essere  ordinati pagamenti, sono trasferite con periodicita'
ritenuta  opportuna  ed  in  ogni  caso  almeno trimestrale sul conto
corrente bancario.
    6.  In  ogni  caso  l'istituto  cassiere  non  puo'  ricusare  la
riscossione  delle  somme  che,  anche  in  mancanza di ordinativo di
incasso,  sono  pagate  in  favore dell'istituzione scolastica. Dette
somme   sono   accreditate   sul   conto   in  attesa  dell'emissione
dell'ordinativo d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
                              Art. 19.
                Emissione delle reversali di incasso
    1. Le reversali di incasso sono firmate dal capo d'istituto e dal
responsabile  della  segreteria,  e  le  firme devono corrispondere a
quelle depositate presso l'istituto cassiere.
    2.  Le  reversali  sono  trasmesse  al  cassiere con distinta, in
duplice  copia,  numerata progressivamente, di cui una restituita per
ricevuta.
                              Art. 20.
                      Versamento delle entrate
    1.  L'entrata  e'  versata  quando  il relativo ammontare risulta
acquisito alla cassa dell'istituzione scolastica.
    2. L'istituto cassiere provvede all'introito delle somme mediante
emissione  della  bolletta  d'incasso,  in base alle disposizioni sul
servizio di cassa.
                              Art. 21.
                           Residui attivi
    1.  Costituiscono  residui  attivi  le  entrate  accertate ma non
riscosse alla chiusura dell'esercizio finanziario.
    2. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui
attivi  e'  disposto  annualmente  in sede di adozione del rendiconto
generale.
                              Titolo IV
                        GESTIONE DELLE SPESE
                              Art. 22.
                          Stadi della spesa
    1.  Tutte  le  spese  dell'istituzione  scolastica  passano per i
seguenti stadi:
      a) l'impegno;
      b) la liquidazione;
      c) l'ordinazione ed il pagamento.
    2. Tali stadi per talune spese possono anche essere simultanei.
                              Art. 23.
                          Impegni di spesa
    1.    Formano    impegno   sugli   stanziamenti   di   competenza
dell'esercizio  le  somme  dovute dall'istituzione scolastica in base
alla legge, a contratto, o ad altro titolo, a creditori determinati o
determinabili,  sempre  che  la  scadenza della relativa obbligazione
avvenga entro il termine dell'esercizio.
    2. Per le spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi,
fermo  restando  l'obbligo  della  copertura  delle spese in scadenza
nell'esercizio,  gli  impegni  sono  determinati  con  riferimento ai
prevedibili  fabbisogni  complessivi  di  spesa  per  le attivita' da
realizzare  nell'esercizio di competenza, determinati con riferimento
ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio medesimo.
    3.  Nei limiti dei relativi stanziamenti sul bilancio pluriennale
possono essere assunte obbligazioni pluriennali:
      a)  per  le  spese in conto capitale in tutti i casi in cui sia
possibile l'assunzione di impegni di spesa ai sensi dei commi 1 e 2;
      b)  per le spese correnti, solo qualora cio' sia indispensabile
per assicurare la continuita' dei servizi.
    3.  Gli  atti  dai quali conseguono impegni di spesa a carico del
bilancio   dell'istituzione   scolastica   sono   adottati  dal  capo
d'istituto.
    4.  Gli  atti  dai  quali deriva un impegno di spesa a carico del
bilancio   scolastico   vengono  registrati  dal  responsabile  della
segreteria  previo esame della relativa documentazione e accertamento
sia  della  corretta  imputazione  della  spesa  a bilancio che della
disponibilita' dei fondi sul relativo capitolo. Fermo restando che la
registrazione  dell'impegno  non puo' in ogni caso aver luogo qualora
la  spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio
o  sia  da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia
riferibile  ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto
che  a quelli, il responsabile della segreteria, qualora ravvisi vizi
in  ordine  alla legalita' della spesa, formula relative osservazioni
al  capo d'istituto. A fronte di conferma dell'atto da parte del capo
d'istituto  il  responsabile della segreteria e' comunque tenuto alla
registrazione.
    5.  In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative
a   ciascun   impegno,  il  responsabile  della  segreteria  provvede
d'ufficio  all'eventuale  rettifica  in  diminuzione  dell'impegno ed
all'aggiornamento della disponibilita' sul capitolo di bilancio.
    6.  Qualora  il  pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a
capitoli transitati tra le gestione dei residui il responsabile della
segreteria    provvede   all'accertamento   dell'eventuale   economia
sull'impegno medesimo.
                              Art. 24.
                      Liquidazione della spesa
    1.  La  liquidazione consiste nella determinazione dell'identita'
del  creditore  e  dell'ammontare  esatto  del  debito scaduto, ed e'
disposta  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti  giustificativi
comprovanti   il  diritto  dei  creditori.  Essa  e'  effettuata  dal
responsabile  della  segreteria  previo  accertamento,  nel  caso  di
acquisto  di  beni  e  servizi  o  di  esecuzione  di  lavori,  della
regolarita'  della  relativa fornitura o esecuzione nonche', nel caso
di   beni  durevoli,  anche  dell'avvenuta  inventariazione.  Con  la
sottoscrizione  del  modello  di  liquidazione  il responsabile della
segreteria  attesta  inoltre  la  conformita' della spesa all'atto di
impegno.
                              Art. 25.
                        Pagamento delle spese
    1.  Il  pagamento  delle  spese  e'  effettuato mediante mandati,
individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli di spesa fissa.
    2.  Il  pagamento  mediante  ruoli  di  spesa  fissa  puo' essere
disposto nel caso di pagamenti periodici a scadenza determinata.
    3.  I mandati di pagamento sono firmati dal capo d'istituto e dal
responsabile   della   segreteria   previa   verifica,  da  parte  di
quest'ultimo,  della  sufficiente  disponibilita'  sul conto corrente
ovvero   della   avvenuta   acquisizione  della  autorizzazione  alla
scopertura di cassa ai sensi dell'art. 33.
    4.  Le  disposizioni  sugli  arrotondamenti  previste dalle norme
vigenti   si   applicano  nel  caso  in  cui  l'estinzione  da  parte
dell'istituto   cassiere   avvenga   mediante  pagamento  diretto  al
creditore.
                              Art. 26.
           Documentazione allegata ai mandati di pagamento
    1.  Copia  del  mandato  di  pagamento  e'  conservata  agli atti
dell'istituzione  scolastica  unitamente  ai documenti giustificativi
della spesa.
    2.  La  documentazione  della  spesa  e' conservata agli atti per
dieci  anni dal termine dell'esercizio cui i pagamenti si riferiscono
ovvero per periodi maggiori qualora previsto da altre disposizioni.
                              Art. 27.
              Modalita' di effettuazione dei pagamenti
    1.  I  pagamenti  sono  effettuati  esclusivamente  dall'istituto
cassiere  sulla base dei titoli di spesa previsti dall'art. 25, salvo
quanto stabilito dall'art. 30 per le spese minute o urgenti.
    2.  I  pagamenti  mediante  ruoli  di spesa fissa sono effettuati
dall'Istituto  cassiere alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo
medesimo.  Lo  stesso  provvede  alla  comunicazione  all'istituzione
scolastica  con  le  modalita'  stabilite nelle norme sul servizio di
cassa.
    3.  I  mandati di pagamento e i ruoli di spesa fissa sono estinti
dall'istituto  cassiere  secondo le modalita' riportate sui titoli di
spesa, in uno dei seguenti modi:
      a)  pagamento  diretto  al  creditore,  anche  attraverso altre
banche;
      b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore;
      c) accreditamento in conto corrente postale del creditore;
      d) commutazione in assegno circolare od altro titolo di credito
a  copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del
creditore   ed   allo   stesso   consegnato  o  spedito  con  lettera
raccomandata   con  avviso  di  ricevimento  e  spesa  a  carico  del
destinatario;
      e) vaglia postale, con tasse e spese a carico del destinatario.
      4.  Sono  estinguibili  solamente  con le modalita' di cui alle
lettere  b)  e  c)  del comma precedente i titoli di spesa di importo
superiore  a  L.  8.000.000. Detto importo puo' venire periodicamente
aggiornato dal sovrintendente scolastico.
    5.  In  luogo  della  quietanza  del  creditore sono annotate sul
titolo   di   pagamento,  o  allo  stesso  sono  allegate,  le  prove
dell'avvenuto   accreditamento   o   commutazione,   consistenti   in
dichiarazioni    dell'istituto    cassiere    recanti   gli   estremi
dell'operazione   ovvero   nell'avviso  di  ricevimento  dell'assegno
circolare o nelle ricevute rilasciate dall'amministrazione postale.
    6.  Nella  convenzione  di  cassa  sono  regolati  i rapporti con
l'istituto  di  credito,  in  relazione all'effettivo pagamento degli
assegni circolari o degli altri titoli di credito.
    7.  Per  i  pagamenti  di  spesa  a  scadenze fisse e' consentita
l'emissione  dei  titoli  di  spesa  in via anticipata, rispetto alla
scadenza  indicata  sui  titoli stessi, con il vincolo per l'istituto
cassiere  di  effettuare il pagamento non prima della scadenza o, nel
caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilita' e valuta
il giorno della scadenza stessa.
                              Art. 28.
                     Pagamenti a scadenza fissa
    1.  Per  il pagamento delle spese relative alle utenze e ad altre
spese  obbligatorie per il funzionamento dell'istituzione scolastica,
con  pagamento  a  scadenza  fissa,  il capo d'istituto puo' adottare
programmi periodici di spesa.
    2.   Il   responsabile  della  segreteria  comunica  all'istituto
cassiere  gli  elementi  identificativi e trasmette la documentazione
relativa  alle  utenze e alle altre spese ricomprese nel programma di
cui al comma 1 ed autorizza l'istituto cassiere all'effettuazione dei
pagamenti.
    3.   Periodicamente  l'istituto  cassiere  invia  all'istituzione
scolastica  l'elenco  dei pagamenti effettuati. Il responsabile della
segreteria,   verificata   la   regolarita'  dei  pagamenti  e  della
documentazione  di  spesa,  provvede, in corrispondenza degli impegni
assunti con i programmi periodici, alla predisposizione dei documenti
per  la  liquidazione delle spese ed alla predisposizione dei mandati
di  pagamento  a  copertura  delle stesse, che l'istituto cassiere ha
gia' addebitato all'istituto.
                              Art. 29.
                       Riscontro dei pagamenti
    1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile
della   segreteria  provvede  al  riscontro  dei  pagamenti  disposti
dall'istituzione  scolastica  e  di  quelli effettivamente effettuati
dall'istituto cassiere.
    2.  I  mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non estinti
sono  restituiti  dall'istituto  cassiere  all'istituzione scolastica
entro  i  termini indicati dalla convenzione di cassa di cui all'art.
32   e   comunque  non  oltre  il  31  gennaio  dell'anno  successivo
all'esercizio  in  cui  sono  stati  emessi. L'istituzione scolastica
provvede  all'emissione di nuovi titoli di spesa a carico di apposito
capitolo  delle  partite  di giro del bilancio a favore dei creditori
originari  ovvero  a  favore di un capitolo di entrata specificamente
individuato.
                              Art. 30.
                 Fondo per le spese minute o urgenti
    1. Al pagamento delle spese minute o urgenti si provvede mediante
apposito fondo messo a disposizione del responsabile della segreteria
dal  capo  di istituto nel limite stabilito dal consiglio di istituto
in sede di approvazione del bilancio di previsione, mediante apposito
mandato in partite di giro.
    2.  Ogni  volta che la somma assegnata sia prossima ad esaurirsi,
il  responsabile  di  segreteria presenta al capo di istituto le note
documentate  delle  spese  sostenute,  che  sono a lui rimborsate con
mandati  emessi  a suo favore, imputati ai capitoli di competenza. Il
rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario.
    3.  Il  responsabile  di segreteria contabilizza cronologicamente
tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nel registro delle spese
minute o urgenti.
                              Art. 31.
                           Residui passivi
    1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate ai sensi
dell'art.   23   e   non   pagate  entro  il  termine  dell'esercizio
finanziario.
    2.  I residui passivi di spese correnti possono essere conservati
nel conto dei residui per non piu' di cinque anni successivi a quello
dell'esercizio  cui  si riferisce la formazione dell'impegno, per non
piu' di sette anni quelli relativi a spese in conto capitale.
    3.  Tutte  le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate ai sensi dell'art. 23 costituiscono economie
di  spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali
della gestione.
    4. Costituiscono altresi' economia di spesa i residui passivi che
non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la
loro  conservazione  ai  sensi  del  comma  2,  fatta  salva  la loro
riproduzione  nei  bilanci  dei  successivi  esercizi  allorquando il
pagamento  della  relativa  somma sia reclamato dai creditori. In tal
caso  il  pagamento e' disposto con mandato diretto, sulla base degli
atti che hanno dato origine all'impegno.
    5.  All'integrazione  degli  stanziamenti  dei  capitoli  per  il
pagamento  dei  residui passivi caduti in perenzione amministrativa e
reclamati  dai creditori si provvede con le modalita' di cui al comma
2 dell'art. 12 del presente regolamento.
    6. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed
il  conto  degli stessi e' tenuto distinto da quello della competenza
in modo che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata
al conto della competenza e viceversa.
    7. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui
passivi  e'  disposto  annualmente in sede di adozione del rendiconto
generale.
                              Titolo V
                          SERVIZI DI CASSA
                              Art. 32.
                          Servizio di cassa
    1.   Il   servizio   di  cassa  e'  affidato,  mediante  apposita
convenzione,   ad   un  istituto  di  credito  scelto  dal  Consiglio
d'istituto a condizione che l'istituto medesimo garantisca condizioni
non  inferiori a quelle previste dal capitolato speciale di tesoreria
e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della
Provincia autonoma di Trento.
                              Art. 33.
                         Scoperture di cassa
    1.  Le scoperture di cassa sono ammesse, previa autorizzazione il
sovrintendente  scolastico,  per  fronteggiare  temporanee carenze di
liquidita'.
                              Art. 34.
                           Gestione titoli
    1.   Alle  istituzioni  scolastiche  non  e'  consentito  operare
investimenti  finanziari,  fatta  eccezione  per le somme elargite da
terzi a titolo di borse di studio, donazioni, eredita' o legati.
    2.  I  contratti  per gli investimenti di cui al precedente comma
possono  essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di
settore, abilitate all'esercizio di attivita' bancarie e finanziarie.
    3.   I  contratti  di  gestione  devono  comunque  assicurare  la
conservazione del capitale conferito.
                              Titolo VI
                         RENDICONTO GENERALE
                              Art. 35.
                         Rendiconto generale
    1.  I  risultati  della  gestione  sono dimostrati nel rendiconto
generale.
    2.   Il  rendiconto  generale  comprende  il  conto  finanziario,
relativo  alla  gestione  del  bilancio  annuale di previsione, ed il
conto generale del patrimonio.
    3. Il rendiconto generale, predisposto dal capo di istituto entro
il  15  marzo,  successivamente  sottoposto  all'esame  del nucleo di
controllo,  e'  adottato  dal consiglio d'istituto entro il 30 aprile
dell'anno  successivo  a  quello  dell'esercizio  finanziario  cui si
riferisce.
    4.   Entro   10  giorni  dall'adozione  da  parte  del  consiglio
d'istituto, il rendiconto generale e' trasmesso per l'approvazione al
sovrintendente  scolastico,  unitamente agli allegati di cui all'art.
36.
                              Art. 36.
                   Allegati al rendiconto generale
    1. Al rendiconto generale sono allegati:
      a)  la  relazione  generale  illustrativa, predisposta dal capo
d'istituto  sull'andamento  della  gestione,  sui  dati  finanziari e
patrimoniali  del  rendiconto  medesimo  e  sui risultati ottenuti in
relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione;
      b)  la  relazione  del  nucleo  di  controllo  sull'esame  e la
verifica del rendiconto.
                              Art. 37.
                          Conto finanziario
    1.  Il  conto  finanziario,  relativo alla gestione del bilancio,
espone  le  risultanze  della  gestione  delle  entrate e delle spese
riportate nel bilancio annuale di previsione. 2. Il conto finanziario
relativo alla gestione del bilancio annuale di previsione comprende:
      a)  le  entrate  di competenza dell'anno, accertate, riscosse o
rimaste da riscuotere;
      b)  le  spese  di  competenza  dell'anno,  impegnate,  pagate o
rimaste da pagare;
      c)  la  gestione  dei  residui  attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
      d)   le   somme  riscosse  e  pagate,  distintamente  in  conto
competenza e in conto residui;
      f)  il  conto  totale  dei  residui  attivi  e  passivi  che si
riportano all'esercizio successivo.
    3.  Al  conto  finanziario e' allegato un prospetto riportante le
variazioni   alle   previsioni  di  competenza  apportate  nel  corso
dell'esercizio.
                              Art. 38.
                    Conto generale del patrimonio
    1.  Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori
aggiornati  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  cui il conto si
riferisce:
      a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
      b) i beni mobili;
      c)  ogni  altra  attivita'  e  passivita', nonche' le eventuali
poste rettificative delle stesse.
    2.   Per   la   valutazione  dei  beni  mobili  si  applicano  le
disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23,
del   relativo   regolamento   di   esecuzione   e   delle  eventuali
deliberazioni della giunta provinciale in esso previste.
                              Art. 39.
                  Risultanze finali dell'esercizio
    1.  Le  risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto
finanziario redatto a norma dell'art. 37.
    2. Il risultato di amministrazione e' determinato tenendo conto:
      a) delle risultanze di cassa all'inizio dell'esercizio, secondo
il conto reso dall'istituto cassiere;
      b)  delle entrate riscosse e versate nonche' delle spese pagate
nel corso dell'esercizio;
      c)  dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui
passivi al termine dell'esercizio.
    3.  Il  conto  finanziario  contiene  un prospetto nel quale sono
evidenziate  le  operazioni  di  cui  al  comma  2  firmato  dal capo
d'istituto e dal responsabile di segreteria. Per la parte relativa al
movimento di cassa, l'istituto cassiere attesta, mediante la verifica
di  cassa,  la  concordanza  con  le  scritture relative alle entrate
riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.
                             Titolo VII
          PATRIMONIO, INVENTARIO ED ATTIVITA' CONTRATTUALE
                              Art. 40.
                               B e n i
    1.   I   beni   mobili   durevoli  acquistati  dalle  istituzioni
scolastiche   dotate   di   personalita'  giuridica  appartengono  al
patrimonio delle istituzioni scolastiche.
                              Art. 41.
                         I n v e n t a r i o
    1. Tutti i beni mobili durevoli di proprieta', con l'eccezione di
quelli  di  modico  valore,  sono iscritti nel relativo inventario in
ordine cronologico con numerazione progressiva e con l'indicazione di
tutti  gli  elementi  idonei a stabilirne la provenienza, il luogo in
cui  si  trovano, la quantita' o il numero, lo stato di conservazione
ed il valore.
    2.  Ogni  oggetto e' contrassegnato con il numero progressivo con
il quale e' stato iscritto in inventario.
    3.  Qualsiasi  variazione,  in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti   ad   inventario   e'   annotata,  in  ordine  cronologico,
nell'inventario medesimo.
    4.  L'inventario  e'  tenuto  e  curato  dal  responsabile  della
segreteria.
    5.  Il  capo di istituto, in qualita' di consegnatario, assume la
custodia e la responsabilita' dei beni.
    6.  Il  passaggio  di  consegne fra il consegnatario uscente e il
consegnatario subentrante avviene mediante ricognizione materiale, in
contraddittorio,  dei  beni.  L'operazione deve risultare da apposito
verbale.
                              Art. 42.
                Beni librari e programmi informatici
    1.  I  beni  librari  ed i programmi informatici sono iscritti in
appositi registri.
    2.  All'acquisto  dei  beni  e dei programmi di cui al comma 1 si
provvede con i fondi di parte corrente.
                              Art. 43.
                       Attivita' contrattuale
    1.   In   materia  di  attivita'  contrattuale  si  applicano  le
disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23,
intendendosi sostituita agli organi provinciali la figura del capo di
istituto.
                             Titolo VIII
                        CONTROLLO E VIGILANZA
                              Art. 44.
                        Controllo e vigilanza
    1. Al controllo sulla regolare gestione amministrativa, contabile
e  patrimoniale  delle  istituzione scolastiche provvede il nucleo di
controllo di cui all'art. 6 della legge 9 novembre 1990 n. 29.
    2.  Il  controllo e' effettuato con riferimento alla gestione del
bilancio  di  previsione e rendiconto e delle risorse finanziarie che
hanno l'istituzione scolastica come centro di responsabilita'.
    3. Il sovrintendente scolastico si avvale del nucleo di controllo
per  effettuare  presso  le  istituzioni scolastiche le verifiche e i
controlli  di  natura finanziaria amministrativa e contabile ritenuti
opportuni  e  per  esercitare la vigilanza sul regolare funzionamento
degli organi collegiali.
    4.  I  componenti  il  nucleo  effettuano  di  norma,  almeno due
verifiche  all'anno  presso ogni istituzione scolastica. Le verifiche
possono anche essere individuali.
    5.  Il  sovrintendente  scolastico  emana direttive ed istruzioni
vincolanti  per  l'applicazione del presente regolamento, ivi incluse
direttive  ed  istruzioni per la redazione del bilancio per la tenuta
dei libri contabili obbligatori e per ogni altro aspetto necessario a
garantire il buon andamento amministrativo ed organizzativo-contabile
delle istituzioni scolastiche.
                              Titolo IX
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 45.
                Applicazione del presente regolamento
    1.  Fatto  salvo quanto previsto all'art. 46 comma 1, il presente
regolamento entra in vigore il 1o settembre 2000.
    2.  Mediante  apposita  direttiva,  emanata ai sensi dell'art. 44
comma  5,  il  sovrintendente  scolastico individua le modalita' ed i
limiti di applicazione delle norme di cui al presente regolamento per
quanto riguarda le scuole dotate di sola autonomia amministrativa.
                              Art. 46.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le  disposizioni  concernenti la nuova struttura del bilancio
pluriennale  e del bilancio annuale di previsione entrano in vigore a
partire dall'esercizio finanziario 2001.
    2.  I  bilanci  di  previsione  per  il  periodo  1o settembre-31
dicembre  2000  delle  scuole  istituite  dal  1o settembre 2000 sono
immediatamente  esecutivi,  salvo  le  variazioni  che  si rendessero
necessarie  in  dipendenza  dell'esercizio del controllo da parte del
sovrintendente scolastico ai sensi degli articoli 8 e 44 del presente
regolamento.
                              Art. 47.
                       Disposizione di rinvio
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
valgono,  in quanto applicabili, le norme in materia di bilancio e di
contabilita'  generale della provincia autonoma di Trento di cui alla
legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7.
                              Art. 48.
                        A b r o g a z i o n e
    1.   Sono   abrogati   i  decreti  del  presidente  della  giunta
provinciale  10  aprile  1992,  n. 356/Leg. registrato alla Corte dei
conti  in  data  13  giugno 1992. registro n. 37, foglio n. 118 ed il
decreto  del  presidente della giunta provinciale 26 novembre 1993 n.
22-101/Leg.  registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 1994,
registro n. 2, foglio 153.

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
Registro n. 1, foglio n. 4