Regolamento di contabilita' delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento. Titolo I NORME GENERALI Art. 1. Finalita' e principi del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29. Art. 2. Strumenti della programmazione finanziaria 1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione. 2. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione sono formulati nell'esercizio delle forme di autonomia riconosciute alle istituzioni scolastiche ed in coerenza con il progetto d'istituto. 3. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche deve improntarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' nell'utilizzo delle risorse e conformarsi ai principi dell'annualita', universalita', integrita', unita', veridicita' e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio. Titolo II BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE Art. 3. Bilancio pluriennale 1. Il bilancio pluriennale e' deliberato dal consiglio di istituto su proposta del capo d'istituto e copre un periodo pari a quello previsto per il bilancio pluriennale della Provincia. Esso e' adottato con il medesimo atto di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato annualmente ricostituendone l'iniziale estensione. 2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza e si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo. Le entrate e le spese sono classificate secondo lo schema adottato per il bilancio annuale. 3. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'istituzione scolastica prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato. 4. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ne' a pagare le spese in esso previste. 5. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di previsione dall'art. 7 commi 1 e 2 si applicano anche al bilancio pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato. 6. Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono quantificate in coerenza con le assegnazioni comunicate dalla Provincia per i medesimi esercizi finanziari. Art. 4. Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Art. 5. Bilancio annuale di previsione 1. Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale di previsione sono formulate in termini di competenza. 2. Il bilancio annuale di previsione e' costituito: a) dallo stato di previsione dell'entrata; b) dallo stato di previsione della spesa; c) dal quadro generale riassuntivo che evidenzia sinteticamente le entrate, suddivise per macroaree, e le spese, suddivise per funzione/obiettivo. 3. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale possono essere rappresentati in un unico documento. Gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale di previsione coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale. 4. Per ciascuna unita' previsionale di entrata e di spesa il bilancio annuale di previsione indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 5. Tra le entrate o tra le spese di cui al comma 4 e' iscritto anche il risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio. 6. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio annuale di previsione al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse. 7. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio annuale di previsione integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative. 8. Nel bilancio annuale di previsione sono in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni gia' assunti ai sensi dell'art. 23 comma 3. Art. 6. Allegati al bilancio annuale di previsione 1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione, formandone parte integrante e sostanziale: a) il programma di gestione, contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonche' gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto d'istituto, si intendono perseguire nell'anno finanziario a cui si riferisce il bilancio; b) la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio; c) il prospetto che evidenzia il rispetto degli equilibri di cui all'art. 7, commi 1 e 2. Art. 7. Equilibrio del bilancio annuale di previsione 1. Nel bilancio annuale di previsione il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, tenendo conto del presunto risultato di amministrazione. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel bilancio annuale di previsione il totale delle spese correnti non puo' superare la somma delle entrate correnti e della quota di avanzo di amministrazione di parte corrente. 3. E' consentito l'utilizzo della quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da economie di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti nei seguenti casi: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per acquisti di attrezzature mediante leasing; c) per finanziare spese correnti aventi caratteristiche di eccezionalita' e non ripetitivita', previa autorizzazione del sovrintendente scolastico. Art. 8. Approvazione del bilancio annuale di previsione 1. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dal consiglio d'istituto, su proposta del capo di istituto, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e deve essere trasmesso per l'approvazione al sovrintendente scolastico entro i dieci giorni successivi. Il bilancio diviene esecutivo se, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento, il sovrintendente non ne dispone l'annullamento o non richiede elementi integrativi di giudizio; in tal caso decorre un nuovo termine di quindici giorni dal ricevimento dei medesimi. Art. 9. Documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio annuale di previsione 1. Il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione costituisce lo strumento contabile e finanziario per la gestione e la formazione del rendiconto generale. 2. Nel documento tecnico di accompagnamento e di specificazione le unita' previsionali di base delle entrate e delle spese sono ulteriormente articolate in uno o piu' capitoli. I capitoli costituiscono le unita' fondamentali di classificazione del documento tecnico. 3. Il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione viene adottato dal capo d'istituto, con propria determinazione non soggetta ad approvazione da parte del sovrintendente scolastico. Art. 10. Classificazione delle entrate 1. Nel bilancio annuale di previsione le entrate sono distinte nelle seguenti parti: a) parte prima - entrate per l'attivita' dell'istituzione scolastica; b) parte seconda - entrate per contabilita' speciali, riportanti le partite di giro. 2. Nella parte prima le entrate sono ripartite nelle seguenti macroaree: a) entrate derivanti da trasferimenti; b) entrate proprie. 3. Nell'ambito di ciascuna macroarea le entrate sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica: a) entrate correnti; b) entrate in conto capitale. 4. Le aree omogenee sono ulteriormente ripartite in unita' previsionali di base. 5. Le unita' previsionali di base costituiscono le unita' fondamentali di classificazione delle entrate; possono essere articolate in uno o piu' capitoli del documento tecnico di cui all'art. 9. Art. 11. Classificazione delle spese 1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono distinte nelle seguenti parti: a) parte prima - spese per l'attivita' dell'istituzione scolastica; b) parte seconda - spese per contabilita' speciali, riportanti le partite di giro. 2. Nella parte prima le spese sono ripartite in funzioni/obiettivo. 3. Nell'ambito di ciascuna funzione/obiettivo le spese sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica. Le aree omogenee sono ulteriormente ripartite in unita' previsionali di base. 4. Le unita' previsionali di base costituiscono le unita' fondamentali di classificazione delle spese; le stesse possono essere articolate in uno o piu' capitoli del documento tecnico di cui all'art. 9. Art. 12. Fondo di riserva 1. Nel bilancio annuale di previsione e nel relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione e' iscritto tra gli stanziamenti di competenza delle spese correnti un fondo di riserva destinato ad integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa di parte corrente che si rivelassero insufficienti. 2. Dal fondo di riserva sono altresi' prelevate le somme relative ai residui passivi caduti in precrizione amministrativa e reclamati dai creditori con reiscrizione, in tal caso, ai capitoli di provenienza ovvero in capitoli pertinenti nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi. 3. E' vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva. Art. 13. Verifiche del programma di gestione 1. Periodicamente, ed in ogni caso non meno di due volte nel corso dell'esercizio finanziario, il capo d'istituto relaziona al consiglio di istituto circa lo stato di attuazione del programma di gestione. 2. Il consiglio d'istituto puo' modificare il programma di gestione anche in corso d'anno. Art. 14. Variazioni di bilancio 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le variazioni al bilancio annuale di previsione sono adottate dal consiglio d'istituto su proposta del capo d'istituto. 2. Sono di competenza del capo d'istituto ed immediatamente esecutivi: a) le variazioni di uguale importo sia in entrata che in uscita relative alle entrate ed alle spese per contabilita' speciali; b) i prelievi dal fondo di riserva di cui all'art. 12; c) gli storni fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unita' previsionale di base. 2. L'applicazione del risultato di amministrazione definitivo non puo' essere deliberata dal consiglio d'istituto prima dell'adozione del rendiconto generale. 3. Le variazioni di bilancio diverse da quelle di cui al precedente comma 2 sono trasmesse al sovrintendente scolastico per l'approvazione entro 10 giorni dalla loro adozione. Esse diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento, il sovrintendente non ne dispone l'annullamento o non richiede elementi integrativi di giudizio; in tal caso decorre un nuovo termine di quindici giorni dal ricevimento dei medesimi. Art. 15. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio 1. Nell'ipotesi in cui il bilancio annuale di previsione non sia stato adottato dal consiglio d'istituto prima dell'inizio dell'esercizio finanziario ne e' autorizzato l'esercizio provvisorio. Nel corso del periodo predetto la gestione del bilancio e' riferita alle previsioni definitive dell'ultimo bilancio approvato ed e' consentita per tanti dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento. 2. Qualora il bilancio annuale di previsione non sia stato approvato dal consiglio d'istituto entro il mese di gennaio il sovrintendente nomina un commissario che provvede all'adempimento entro i 30 giorni successivi. 3. Qualora il bilancio annuale di previsione sia stato adottato dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art. 8 comma 1 ma non approvato dal sovrintendente scolastico prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce ne e' autorizzata la gestione in via provvisoria limitatamente a un dodicesimo degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Nel caso in cui il sovrintendente scolastico, durante la gestione provvisoria, ne disponga l'annullamento e' autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi del comma 1. 4. L'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria non possono in nessun caso protrarsi oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento del bilancio. Titolo III GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 16. Stadi delle entrate 1. Tutte le entrate passano per i seguenti stadi: a) l'accertamento; b) la riscossione; c) il versamento. 2. Questi stadi, per talune entrate, possono anche essere simultanei. Art. 17. Accertamento delle entrate 1. L'entrata e' accertata quando l'istituzione scolastica appura la ragione del credito e l'identita' del creditore ed iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo. 2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia o di altri enti pubblici, l'accertamento e' disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi. 3. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento e' disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza. 4. Per le entrate relative alle contabilita' speciali l'accertamento e' disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonche' in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese. 5. In ogni altro caso, in carenza di atti e documentazioni concernenti il credito, l'accertamento e' disposto contestualmente alla riscossione delle entrate. 6. Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata sono vistati dal responsabile della segreteria il quale, verificato il titolo del credito, la regolarita' della documentazione e l'esatta imputazione al capitolo del documento tecnico e specificazione provvede alle relative registrazioni contabili. Art. 18. Riscossione delle entrate 1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo all'istituzione scolastica e quest'ultima ne ha avuto comunicazione. 2. La riscossione delle entrate da parte dell'istituzione scolastica avviene mediante ordinativi d'incasso, anche cumulativi, a firma del capo d'istituto e del responsabile della segreteria. 3. Il pagamento delle somme dovute all'istituzione scolastica a qualunque titolo avviene: a) mediante conti correnti postali; b) mediante versamenti bancari all'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa; c) direttamente nei confronti dell'istituzione scolastica. In quest'ultimo caso le somme dovranno essere versate dal responsabile della segreteria all'istituto cassiere con periodicita' almeno quindicinale e previa emissione di ordinativi di incasso. 4. Gli incassi che si riferiscono alle entrate in conto competenza vanno tenuti distinti da quelli relativi alle entrate in conto residui. 5. Somme versate sul conto corrente postale, sul quale non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite con periodicita' ritenuta opportuna ed in ogni caso almeno trimestrale sul conto corrente bancario. 6. In ogni caso l'istituto cassiere non puo' ricusare la riscossione delle somme che, anche in mancanza di ordinativo di incasso, sono pagate in favore dell'istituzione scolastica. Dette somme sono accreditate sul conto in attesa dell'emissione dell'ordinativo d'incasso da parte dell'istituzione scolastica. Art. 19. Emissione delle reversali di incasso 1. Le reversali di incasso sono firmate dal capo d'istituto e dal responsabile della segreteria, e le firme devono corrispondere a quelle depositate presso l'istituto cassiere. 2. Le reversali sono trasmesse al cassiere con distinta, in duplice copia, numerata progressivamente, di cui una restituita per ricevuta. Art. 20. Versamento delle entrate 1. L'entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa dell'istituzione scolastica. 2. L'istituto cassiere provvede all'introito delle somme mediante emissione della bolletta d'incasso, in base alle disposizioni sul servizio di cassa. Art. 21. Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le entrate accertate ma non riscosse alla chiusura dell'esercizio finanziario. 2. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi e' disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale. Titolo IV GESTIONE DELLE SPESE Art. 22. Stadi della spesa 1. Tutte le spese dell'istituzione scolastica passano per i seguenti stadi: a) l'impegno; b) la liquidazione; c) l'ordinazione ed il pagamento. 2. Tali stadi per talune spese possono anche essere simultanei. Art. 23. Impegni di spesa 1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'istituzione scolastica in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la scadenza della relativa obbligazione avvenga entro il termine dell'esercizio. 2. Per le spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attivita' da realizzare nell'esercizio di competenza, determinati con riferimento ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio medesimo. 3. Nei limiti dei relativi stanziamenti sul bilancio pluriennale possono essere assunte obbligazioni pluriennali: a) per le spese in conto capitale in tutti i casi in cui sia possibile l'assunzione di impegni di spesa ai sensi dei commi 1 e 2; b) per le spese correnti, solo qualora cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. 3. Gli atti dai quali conseguono impegni di spesa a carico del bilancio dell'istituzione scolastica sono adottati dal capo d'istituto. 4. Gli atti dai quali deriva un impegno di spesa a carico del bilancio scolastico vengono registrati dal responsabile della segreteria previo esame della relativa documentazione e accertamento sia della corretta imputazione della spesa a bilancio che della disponibilita' dei fondi sul relativo capitolo. Fermo restando che la registrazione dell'impegno non puo' in ogni caso aver luogo qualora la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o sia da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziche' alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, il responsabile della segreteria, qualora ravvisi vizi in ordine alla legalita' della spesa, formula relative osservazioni al capo d'istituto. A fronte di conferma dell'atto da parte del capo d'istituto il responsabile della segreteria e' comunque tenuto alla registrazione. 5. In concomitanza con il pagamento a saldo delle somme relative a ciascun impegno, il responsabile della segreteria provvede d'ufficio all'eventuale rettifica in diminuzione dell'impegno ed all'aggiornamento della disponibilita' sul capitolo di bilancio. 6. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno relativo a capitoli transitati tra le gestione dei residui il responsabile della segreteria provvede all'accertamento dell'eventuale economia sull'impegno medesimo. Art. 24. Liquidazione della spesa 1. La liquidazione consiste nella determinazione dell'identita' del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto, ed e' disposta sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Essa e' effettuata dal responsabile della segreteria previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita' della relativa fornitura o esecuzione nonche', nel caso di beni durevoli, anche dell'avvenuta inventariazione. Con la sottoscrizione del modello di liquidazione il responsabile della segreteria attesta inoltre la conformita' della spesa all'atto di impegno. Art. 25. Pagamento delle spese 1. Il pagamento delle spese e' effettuato mediante mandati, individuali o collettivi, ovvero mediante ruoli di spesa fissa. 2. Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa puo' essere disposto nel caso di pagamenti periodici a scadenza determinata. 3. I mandati di pagamento sono firmati dal capo d'istituto e dal responsabile della segreteria previa verifica, da parte di quest'ultimo, della sufficiente disponibilita' sul conto corrente ovvero della avvenuta acquisizione della autorizzazione alla scopertura di cassa ai sensi dell'art. 33. 4. Le disposizioni sugli arrotondamenti previste dalle norme vigenti si applicano nel caso in cui l'estinzione da parte dell'istituto cassiere avvenga mediante pagamento diretto al creditore. Art. 26. Documentazione allegata ai mandati di pagamento 1. Copia del mandato di pagamento e' conservata agli atti dell'istituzione scolastica unitamente ai documenti giustificativi della spesa. 2. La documentazione della spesa e' conservata agli atti per dieci anni dal termine dell'esercizio cui i pagamenti si riferiscono ovvero per periodi maggiori qualora previsto da altre disposizioni. Art. 27. Modalita' di effettuazione dei pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente dall'istituto cassiere sulla base dei titoli di spesa previsti dall'art. 25, salvo quanto stabilito dall'art. 30 per le spese minute o urgenti. 2. I pagamenti mediante ruoli di spesa fissa sono effettuati dall'Istituto cassiere alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo medesimo. Lo stesso provvede alla comunicazione all'istituzione scolastica con le modalita' stabilite nelle norme sul servizio di cassa. 3. I mandati di pagamento e i ruoli di spesa fissa sono estinti dall'istituto cassiere secondo le modalita' riportate sui titoli di spesa, in uno dei seguenti modi: a) pagamento diretto al creditore, anche attraverso altre banche; b) accreditamento in conto corrente bancario del creditore; c) accreditamento in conto corrente postale del creditore; d) commutazione in assegno circolare od altro titolo di credito a copertura garantita o in assegno postale localizzato, a favore del creditore ed allo stesso consegnato o spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spesa a carico del destinatario; e) vaglia postale, con tasse e spese a carico del destinatario. 4. Sono estinguibili solamente con le modalita' di cui alle lettere b) e c) del comma precedente i titoli di spesa di importo superiore a L. 8.000.000. Detto importo puo' venire periodicamente aggiornato dal sovrintendente scolastico. 5. In luogo della quietanza del creditore sono annotate sul titolo di pagamento, o allo stesso sono allegate, le prove dell'avvenuto accreditamento o commutazione, consistenti in dichiarazioni dell'istituto cassiere recanti gli estremi dell'operazione ovvero nell'avviso di ricevimento dell'assegno circolare o nelle ricevute rilasciate dall'amministrazione postale. 6. Nella convenzione di cassa sono regolati i rapporti con l'istituto di credito, in relazione all'effettivo pagamento degli assegni circolari o degli altri titoli di credito. 7. Per i pagamenti di spesa a scadenze fisse e' consentita l'emissione dei titoli di spesa in via anticipata, rispetto alla scadenza indicata sui titoli stessi, con il vincolo per l'istituto cassiere di effettuare il pagamento non prima della scadenza o, nel caso di accreditamento in conto corrente, con disponibilita' e valuta il giorno della scadenza stessa. Art. 28. Pagamenti a scadenza fissa 1. Per il pagamento delle spese relative alle utenze e ad altre spese obbligatorie per il funzionamento dell'istituzione scolastica, con pagamento a scadenza fissa, il capo d'istituto puo' adottare programmi periodici di spesa. 2. Il responsabile della segreteria comunica all'istituto cassiere gli elementi identificativi e trasmette la documentazione relativa alle utenze e alle altre spese ricomprese nel programma di cui al comma 1 ed autorizza l'istituto cassiere all'effettuazione dei pagamenti. 3. Periodicamente l'istituto cassiere invia all'istituzione scolastica l'elenco dei pagamenti effettuati. Il responsabile della segreteria, verificata la regolarita' dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvede, in corrispondenza degli impegni assunti con i programmi periodici, alla predisposizione dei documenti per la liquidazione delle spese ed alla predisposizione dei mandati di pagamento a copertura delle stesse, che l'istituto cassiere ha gia' addebitato all'istituto. Art. 29. Riscontro dei pagamenti 1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile della segreteria provvede al riscontro dei pagamenti disposti dall'istituzione scolastica e di quelli effettivamente effettuati dall'istituto cassiere. 2. I mandati di pagamento ed i ruoli di spesa fissa non estinti sono restituiti dall'istituto cassiere all'istituzione scolastica entro i termini indicati dalla convenzione di cassa di cui all'art. 32 e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati emessi. L'istituzione scolastica provvede all'emissione di nuovi titoli di spesa a carico di apposito capitolo delle partite di giro del bilancio a favore dei creditori originari ovvero a favore di un capitolo di entrata specificamente individuato. Art. 30. Fondo per le spese minute o urgenti 1. Al pagamento delle spese minute o urgenti si provvede mediante apposito fondo messo a disposizione del responsabile della segreteria dal capo di istituto nel limite stabilito dal consiglio di istituto in sede di approvazione del bilancio di previsione, mediante apposito mandato in partite di giro. 2. Ogni volta che la somma assegnata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile di segreteria presenta al capo di istituto le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati ai capitoli di competenza. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. 3. Il responsabile di segreteria contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nel registro delle spese minute o urgenti. Art. 31. Residui passivi 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate ai sensi dell'art. 23 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario. 2. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non piu' di cinque anni successivi a quello dell'esercizio cui si riferisce la formazione dell'impegno, per non piu' di sette anni quelli relativi a spese in conto capitale. 3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate ai sensi dell'art. 23 costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 4. Costituiscono altresi' economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori. In tal caso il pagamento e' disposto con mandato diretto, sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno. 5. All'integrazione degli stanziamenti dei capitoli per il pagamento dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori si provvede con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 12 del presente regolamento. 6. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza ed il conto degli stessi e' tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa riguardante i residui possa essere imputata al conto della competenza e viceversa. 7. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui passivi e' disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale. Titolo V SERVIZI DI CASSA Art. 32. Servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, mediante apposita convenzione, ad un istituto di credito scelto dal Consiglio d'istituto a condizione che l'istituto medesimo garantisca condizioni non inferiori a quelle previste dal capitolato speciale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento. Art. 33. Scoperture di cassa 1. Le scoperture di cassa sono ammesse, previa autorizzazione il sovrintendente scolastico, per fronteggiare temporanee carenze di liquidita'. Art. 34. Gestione titoli 1. Alle istituzioni scolastiche non e' consentito operare investimenti finanziari, fatta eccezione per le somme elargite da terzi a titolo di borse di studio, donazioni, eredita' o legati. 2. I contratti per gli investimenti di cui al precedente comma possono essere stipulati unicamente con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio di attivita' bancarie e finanziarie. 3. I contratti di gestione devono comunque assicurare la conservazione del capitale conferito. Titolo VI RENDICONTO GENERALE Art. 35. Rendiconto generale 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale. 2. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio annuale di previsione, ed il conto generale del patrimonio. 3. Il rendiconto generale, predisposto dal capo di istituto entro il 15 marzo, successivamente sottoposto all'esame del nucleo di controllo, e' adottato dal consiglio d'istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce. 4. Entro 10 giorni dall'adozione da parte del consiglio d'istituto, il rendiconto generale e' trasmesso per l'approvazione al sovrintendente scolastico, unitamente agli allegati di cui all'art. 36. Art. 36. Allegati al rendiconto generale 1. Al rendiconto generale sono allegati: a) la relazione generale illustrativa, predisposta dal capo d'istituto sull'andamento della gestione, sui dati finanziari e patrimoniali del rendiconto medesimo e sui risultati ottenuti in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione; b) la relazione del nucleo di controllo sull'esame e la verifica del rendiconto. Art. 37. Conto finanziario 1. Il conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese riportate nel bilancio annuale di previsione. 2. Il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio annuale di previsione comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; f) il conto totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo. 3. Al conto finanziario e' allegato un prospetto riportante le variazioni alle previsioni di competenza apportate nel corso dell'esercizio. Art. 38. Conto generale del patrimonio 1. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attivita' e le passivita' finanziarie; b) i beni mobili; c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le eventuali poste rettificative delle stesse. 2. Per la valutazione dei beni mobili si applicano le disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali deliberazioni della giunta provinciale in esso previste. Art. 39. Risultanze finali dell'esercizio 1. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto finanziario redatto a norma dell'art. 37. 2. Il risultato di amministrazione e' determinato tenendo conto: a) delle risultanze di cassa all'inizio dell'esercizio, secondo il conto reso dall'istituto cassiere; b) delle entrate riscosse e versate nonche' delle spese pagate nel corso dell'esercizio; c) dell'ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell'esercizio. 3. Il conto finanziario contiene un prospetto nel quale sono evidenziate le operazioni di cui al comma 2 firmato dal capo d'istituto e dal responsabile di segreteria. Per la parte relativa al movimento di cassa, l'istituto cassiere attesta, mediante la verifica di cassa, la concordanza con le scritture relative alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati. Titolo VII PATRIMONIO, INVENTARIO ED ATTIVITA' CONTRATTUALE Art. 40. B e n i 1. I beni mobili durevoli acquistati dalle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica appartengono al patrimonio delle istituzioni scolastiche. Art. 41. I n v e n t a r i o 1. Tutti i beni mobili durevoli di proprieta', con l'eccezione di quelli di modico valore, sono iscritti nel relativo inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva e con l'indicazione di tutti gli elementi idonei a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantita' o il numero, lo stato di conservazione ed il valore. 2. Ogni oggetto e' contrassegnato con il numero progressivo con il quale e' stato iscritto in inventario. 3. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario e' annotata, in ordine cronologico, nell'inventario medesimo. 4. L'inventario e' tenuto e curato dal responsabile della segreteria. 5. Il capo di istituto, in qualita' di consegnatario, assume la custodia e la responsabilita' dei beni. 6. Il passaggio di consegne fra il consegnatario uscente e il consegnatario subentrante avviene mediante ricognizione materiale, in contraddittorio, dei beni. L'operazione deve risultare da apposito verbale. Art. 42. Beni librari e programmi informatici 1. I beni librari ed i programmi informatici sono iscritti in appositi registri. 2. All'acquisto dei beni e dei programmi di cui al comma 1 si provvede con i fondi di parte corrente. Art. 43. Attivita' contrattuale 1. In materia di attivita' contrattuale si applicano le disposizioni del capo I della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, intendendosi sostituita agli organi provinciali la figura del capo di istituto. Titolo VIII CONTROLLO E VIGILANZA Art. 44. Controllo e vigilanza 1. Al controllo sulla regolare gestione amministrativa, contabile e patrimoniale delle istituzione scolastiche provvede il nucleo di controllo di cui all'art. 6 della legge 9 novembre 1990 n. 29. 2. Il controllo e' effettuato con riferimento alla gestione del bilancio di previsione e rendiconto e delle risorse finanziarie che hanno l'istituzione scolastica come centro di responsabilita'. 3. Il sovrintendente scolastico si avvale del nucleo di controllo per effettuare presso le istituzioni scolastiche le verifiche e i controlli di natura finanziaria amministrativa e contabile ritenuti opportuni e per esercitare la vigilanza sul regolare funzionamento degli organi collegiali. 4. I componenti il nucleo effettuano di norma, almeno due verifiche all'anno presso ogni istituzione scolastica. Le verifiche possono anche essere individuali. 5. Il sovrintendente scolastico emana direttive ed istruzioni vincolanti per l'applicazione del presente regolamento, ivi incluse direttive ed istruzioni per la redazione del bilancio per la tenuta dei libri contabili obbligatori e per ogni altro aspetto necessario a garantire il buon andamento amministrativo ed organizzativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Titolo IX NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 45. Applicazione del presente regolamento 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 comma 1, il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2000. 2. Mediante apposita direttiva, emanata ai sensi dell'art. 44 comma 5, il sovrintendente scolastico individua le modalita' ed i limiti di applicazione delle norme di cui al presente regolamento per quanto riguarda le scuole dotate di sola autonomia amministrativa. Art. 46. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni concernenti la nuova struttura del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2001. 2. I bilanci di previsione per il periodo 1o settembre-31 dicembre 2000 delle scuole istituite dal 1o settembre 2000 sono immediatamente esecutivi, salvo le variazioni che si rendessero necessarie in dipendenza dell'esercizio del controllo da parte del sovrintendente scolastico ai sensi degli articoli 8 e 44 del presente regolamento. Art. 47. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7. Art. 48. A b r o g a z i o n e 1. Sono abrogati i decreti del presidente della giunta provinciale 10 aprile 1992, n. 356/Leg. registrato alla Corte dei conti in data 13 giugno 1992. registro n. 37, foglio n. 118 ed il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1993 n. 22-101/Leg. registrato alla Corte dei conti in data 12 gennaio 1994, registro n. 2, foglio 153. Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000 Registro n. 1, foglio n. 4