Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione
   degli  aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico
   previsti dall'Art. 1, comma 2 della legge n. 423/1998,
                               Art. 1.
                         Interventi ammessi
    1. Sono   ammessi   ai   benefici  di  legge  gli  interventi  di
adeguamento  strutturale e di miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie  degli  allevamenti  da  latte  bovino,  ovino,  caprino  e
bufalino.
    2. Gli  interventi  nel  settore  del  latte  bovino  non  devono
comportare  un aumento della quantita' di latte prodotto dall'azienda
agricola.
    3. Gli  interventi  contribuivi  possono  riguardare  le seguenti
apologie di investimenti:
      a) realizzazione   di  locali  di  mungitura  e  di  locali  di
immagazzinamento del latte refrigerato;
      b) realizzazione  di  superfici  lavabili  nelle  stalle  e nei
locali  di mungitura immagazzinamento, manipolazione e refrigerazione
del latte;
      c) realizzazione   di   impianto  adeguato  e  sufficiente  per
l'erogazione   di   acqua  potabile  e  di  dispositivi  completi  di
attrezzature  per  l'agevole  lavaggio,  pulizia e disinfezione delle
strutture zootecniche;
      d) realizzazione  di  concimaie  alle  distanze  previste dalle
norme  di legge vigenti e nel rispetto della direttiva comunitaria n.
91/676;
      e) acquisto  di  attrezzature  zootecniche  quali,  ad esempio,
refrigeratori   del  latte,  impianti  ed  apparecchi  di  mungitura,
lattodotti,   impianti   di   asportazione  deiezioni  e  quant'altro
necessario per migliorare le condizioni igienico sanitarie del latte.
                               Art. 2.
Entita' dei contributi ed intensita' dell'aiuto sulla spesa ammessa a
                             contributo
    1. I  volumi  massimi  di  investimento  sono quelli previsti dal
regolamento   CE   n.   950/97   e  precisamente  90.000  euro/ulu  e
180.000 euro/azienda.  Per le aziende associate il limite massimo non
puo' superare i 720.000 euro.
    2. Le  aliquote di contributo in conto capitale, sono determinate
come di seguito elencato:
      zone svantaggiate 75 per cento;
      altre zone 35 per cento.
                               Art. 3.
                             Beneficiari
    1. I   contributi   sono  concessi  alle  seguenti  categorie  di
beneficiari:
      a) imprenditori  agricoli a titolo principale di cui alla legge
regionale  10 gennaio 1996, n. 6 e coltivatori diretti definiti dalle
vigenti norme;
      b) imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  e coltivatori
diretti  riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di
produttori agricoli riconosciute;
      c) cooperative  agricole di conduzione terreni, prevalentemente
costituite da coltivatori diretti, coloni e compartecipanti;
      d) imprenditori   agricoli   riuniti   in  progetti  collettivi
presentati  da  associazioni  di  produttori  agricoli  riconosciute,
cooperative agricole ed associazioni di imprenditori agricoli;
      e) imprenditori agricoli che gestiscono alpeggi.
    2. I  contributi  non  sono  concessi qualora le aziende agricole
produttrici  di  latte  vaccino non abbiano utilizzato nella campagna
1997-1998 ameno il 60 per cento della quota a disposizione.
                               Art. 4.
                          P r i o r i t a
    1 Per  la concessione degli incentivi si applicano nell'ordine le
priorita' oggettive sottoelencate:
      a) aziende  agricole  in  zona  montana con produzione di latte
bufalino e/o ovi-caprino;
      b) aziende  agricole  in  zona  montana con produzione di latte
bovino inferiore alle 100 tonnellate/anno;
      c) aziende  agricole  in  zona  montana con produzione di latte
bovino  superiore  alle  100  tonnellate/anno  e  non  oltre  le  200
tonnellate/anno;
      d) aziende  agricole  ubicate  in  altre aree della regione con
produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino;
      e) aziende agricole ubicate in atre aree della regione e la cui
produzione di latte bovino sia inferiore alle 200 tonnellate/anno.
    2. Nell'ambito  di  ogni singola priorita' oggettiva si applicano
le seguenti priorita' soggettive:
      a) imprenditori  agricoli a titolo principale di eta' inferiore
a 40 anni;
      b) cooperative   agricole   di  conduzione  terreni  costituite
prevalentemente da giovani imprenditori agricoli di eta' inferiore ai
40 anni;
      c) imprenditori  agricoli a titolo principale nella cui azienda
agricola   operi   stabilmente   un   giovane   agricoltore  iscritto
all'I.N.P.S. ex S.C.A.U.;
      d) altre forme di cooperative agricole di conduzione terreni;
      e)imprenditori  agricoli  iscritti al registro delle imprese di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.
                               Art. 5.
             Termini per la presentazione delle domande
    1. Sono  aperti  i  termini  di  presentazione  delle  domande di
finanziamento per l'attuazione del Programma interventi finanziari di
cui  all'Art.  1,  comma  2,  della  legge  2  dicembre  1998, n. 423
"Interventi  strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e
zootecnico".
    2. Le  domande di finanziamento devono pervenire agli ispettorati
provinciali  dell'agricoltura  competenti  per  territorio  entro  60
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,
secondo  le  modalita'  previste  dagli  articoli  7,  8,  9 e 10 del
Regolamento   per  l'individuazione  delle  modalita'  per  l'accesso
applicabili     nelle    attivita'    della    direzione    regionale
dell'agricoltura  approvato  con  decreto del presidente della giunta
regionale 3 marzo 1993, n 129/Pres.
    3. Possono  altresi'  essere  finanziate le domande di contributo
gia'  presentate,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a termini delle
legge  regionale  20  luglio  1967, n. 16, Art. 4 nonche' della legge
regionale  13  giugno  1973,  n.  48,  Art.  1 e del regio decreto 13
febbraio  1933,  n.  215,  articoli  43  e  44,  purche' l'intervento
contempli  esclusivamente  le  tipologie  di investimenti indicati al
comma   3   dell'Art.   1  ed  il  beneficiario  presenti  un'istanza
integrativa entro lo stesso termine indicato al comma 2.
                               Art. 6.
                     Ripartizione dei contributi
    1. Ai   fini   della   ripartizione   dei   contributi   verranno
prioritariamente  prese  in considerazione le domande di cui all'Art.
5, comma 3.
    2. Qualora    le   risorse   finanziare   disponibili   risultino
sufficienti  a  coprire  tutte le domande di cui all'Art. 5, comma 3,
potranno  essere  successivamente  prese in considerazione le domande
inoltrate entro il termine stabilito dal comma 2, dell'Art. 5.
                               Art. 7.
                          Norme transitorie
    1.  Le domande presentate a termini delle normative richiamate al
comma  3  dell'Art.  5  e  che  risultino  incomplete, possono essere
integrate  nella  documentazione  entro  il  termine di presentazione
delle domande stabilito dal comma 2, dell'Art. 5.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              ANTONIONE