Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'Art. 1, comma 2 della legge n. 423/1998, Art. 1. Interventi ammessi 1. Sono ammessi ai benefici di legge gli interventi di adeguamento strutturale e di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti da latte bovino, ovino, caprino e bufalino. 2. Gli interventi nel settore del latte bovino non devono comportare un aumento della quantita' di latte prodotto dall'azienda agricola. 3. Gli interventi contribuivi possono riguardare le seguenti apologie di investimenti: a) realizzazione di locali di mungitura e di locali di immagazzinamento del latte refrigerato; b) realizzazione di superfici lavabili nelle stalle e nei locali di mungitura immagazzinamento, manipolazione e refrigerazione del latte; c) realizzazione di impianto adeguato e sufficiente per l'erogazione di acqua potabile e di dispositivi completi di attrezzature per l'agevole lavaggio, pulizia e disinfezione delle strutture zootecniche; d) realizzazione di concimaie alle distanze previste dalle norme di legge vigenti e nel rispetto della direttiva comunitaria n. 91/676; e) acquisto di attrezzature zootecniche quali, ad esempio, refrigeratori del latte, impianti ed apparecchi di mungitura, lattodotti, impianti di asportazione deiezioni e quant'altro necessario per migliorare le condizioni igienico sanitarie del latte. Art. 2. Entita' dei contributi ed intensita' dell'aiuto sulla spesa ammessa a contributo 1. I volumi massimi di investimento sono quelli previsti dal regolamento CE n. 950/97 e precisamente 90.000 euro/ulu e 180.000 euro/azienda. Per le aziende associate il limite massimo non puo' superare i 720.000 euro. 2. Le aliquote di contributo in conto capitale, sono determinate come di seguito elencato: zone svantaggiate 75 per cento; altre zone 35 per cento. Art. 3. Beneficiari 1. I contributi sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari: a) imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e coltivatori diretti definiti dalle vigenti norme; b) imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli riconosciute; c) cooperative agricole di conduzione terreni, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, coloni e compartecipanti; d) imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli riconosciute, cooperative agricole ed associazioni di imprenditori agricoli; e) imprenditori agricoli che gestiscono alpeggi. 2. I contributi non sono concessi qualora le aziende agricole produttrici di latte vaccino non abbiano utilizzato nella campagna 1997-1998 ameno il 60 per cento della quota a disposizione. Art. 4. P r i o r i t a 1 Per la concessione degli incentivi si applicano nell'ordine le priorita' oggettive sottoelencate: a) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino; b) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino inferiore alle 100 tonnellate/anno; c) aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino superiore alle 100 tonnellate/anno e non oltre le 200 tonnellate/anno; d) aziende agricole ubicate in altre aree della regione con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino; e) aziende agricole ubicate in atre aree della regione e la cui produzione di latte bovino sia inferiore alle 200 tonnellate/anno. 2. Nell'ambito di ogni singola priorita' oggettiva si applicano le seguenti priorita' soggettive: a) imprenditori agricoli a titolo principale di eta' inferiore a 40 anni; b) cooperative agricole di conduzione terreni costituite prevalentemente da giovani imprenditori agricoli di eta' inferiore ai 40 anni; c) imprenditori agricoli a titolo principale nella cui azienda agricola operi stabilmente un giovane agricoltore iscritto all'I.N.P.S. ex S.C.A.U.; d) altre forme di cooperative agricole di conduzione terreni; e)imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. Art. 5. Termini per la presentazione delle domande 1. Sono aperti i termini di presentazione delle domande di finanziamento per l'attuazione del Programma interventi finanziari di cui all'Art. 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico". 2. Le domande di finanziamento devono pervenire agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per l'individuazione delle modalita' per l'accesso applicabili nelle attivita' della direzione regionale dell'agricoltura approvato con decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 1993, n 129/Pres. 3. Possono altresi' essere finanziate le domande di contributo gia' presentate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a termini delle legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, Art. 4 nonche' della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, Art. 1 e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43 e 44, purche' l'intervento contempli esclusivamente le tipologie di investimenti indicati al comma 3 dell'Art. 1 ed il beneficiario presenti un'istanza integrativa entro lo stesso termine indicato al comma 2. Art. 6. Ripartizione dei contributi 1. Ai fini della ripartizione dei contributi verranno prioritariamente prese in considerazione le domande di cui all'Art. 5, comma 3. 2. Qualora le risorse finanziare disponibili risultino sufficienti a coprire tutte le domande di cui all'Art. 5, comma 3, potranno essere successivamente prese in considerazione le domande inoltrate entro il termine stabilito dal comma 2, dell'Art. 5. Art. 7. Norme transitorie 1. Le domande presentate a termini delle normative richiamate al comma 3 dell'Art. 5 e che risultino incomplete, possono essere integrate nella documentazione entro il termine di presentazione delle domande stabilito dal comma 2, dell'Art. 5. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANTONIONE