Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 3, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, individua la misura dell'assegno mensile ed i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo famigliare ed il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici di cui all'Art. 3, comma 1 della legge medesima, nonche' le modalita' di attribuzione dei fondi regionali ai comuni. Art. 2. Destinatari degli interventi 1. I destinatari degli interventi previsti dall'Art. 1 sono i nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data del parto, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a L. 90 milioni. Art. 3. Definizione di nucleo familiare 1. Per nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze. Art. 4. Definizione di reddito 1. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dalla somma del reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente del nucleo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Art. 5. C u m u l a b i l i t a' 1. I benefici di cui all'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternita, salvo diverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali. 2. L'assegno di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2000 e' cumulabile con i benefici previsti alle lettere a) e c) del comma 1. 3. Gli assegni di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2/2000 non sono cumulabili. Art. 6. Determinazione della misura dell'assegno mensile 1. L'assegno mensile spettante ai sensi della lettera b) del comma 1 della predetta legge regionale n. 2/2000 e commisurato al reddito del nucleo familiare di cui all'Art. 4, come indicato nell'allegata tabella A. 2. La fruizione dell'assegno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno d'eta. 3. L'assegno per la seconda e terza annualita' viene concesso previa verifica dell'ammontare del reddito da effettuarsi su presentazione della relativa autocertificazione. Art. 7. Presentazione della domanda 1. La domanda deve essere presentata al comune di residenza da uno dei coniugi entro sei mesi dalla data del parto. 2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni che attesti: a) la cittadinanza e la residenza di almeno uno dei coniugi come previsto dall'Art. 2 e la composizione del proprio nucleo familiare, come definito dall'Art. 3; b) il reddito del nucleo familiare come definito dall'Art. 4. Art. 8. Compiti dei comuni 1. Il comune provvede all'istruttoria delle domande e all'anticipazione degli assegni agli aventi diritto, residente sul proprio territorio. Art. 9. Attribuzione dei fondi regionali ai comuni 1. L'amministrazione regionale provvede a rimborsare integralmente ai comuni gli oneri sostenuti in base alla comunicazione del numero degli aventi diritto, ossia nuclei familiari con figli successivi al primo nati dal 1o gennaio 2000 in poi e del costo sostenuto, con le seguenti modalita: a) prima assegnazione entro il 31 luglio in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno; b) seconda assegnazione entro il 30 novembre in relazione ai dati relativi al periodo dal 1o luglio al 31 ottobre; c) salvo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1o novembre al 31 dicembre. Art. 10. Norme transitorie 1. Per i parti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento il termine di cui all'Art. 7, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. In sede di prima applicazione l'assegnazione dei fondi ai comuni relativa ai diritti riferiti al periodo dal 1o gennaio al 31 ottobre verra' effettuata entro il 30 novembre 2000. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia Tabella A Fasce di reddito | Assegno mensile fino a 30.000.000 | L. 400.000 da 30.000.001 a 60.000.000 | L. 300.000 da 60.000.001 a 90.000.000 | L. 300.000 ANTONIONE