Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la
   valorizzazione della famiglia previsti dall'Art. 3, commi 1, 2, 3,
   4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1. Il  presente  regolamento  in  attuazione dell'Art. 3, comma 5
della  legge  regionale  22 febbraio  2000, n. 2, individua la misura
dell'assegno  mensile  ed  i  criteri da applicare per determinare la
composizione  del  nucleo  famigliare  ed il reddito del medesimo che
danno  titolo  alla fruizione dei benefici di cui all'Art. 3, comma 1
della  legge medesima, nonche' le modalita' di attribuzione dei fondi
regionali ai comuni.
                               Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
    1. I  destinatari  degli  interventi  previsti dall'Art. 1 sono i
nuclei  familiari  ove almeno uno dei coniugi sia cittadino residente
nella  Regione  Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data
del  parto,  con  reddito  non  inferiore  all'importo della pensione
minima INPS e non superiore a L. 90 milioni.
                               Art. 3.
                   Definizione di nucleo familiare
    1. Per  nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e
dai  figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e
quelli   riconosciuti,   nati   da   eventuali  altri  matrimoni  e/o
convivenze.
                               Art. 4.
                       Definizione di reddito
    1. Il  reddito del nucleo familiare e' costituito dalla somma del
reddito  annuo  complessivo  imponibile  ai  fini  IRPEF  di  ciascun
componente  del  nucleo  quale  risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi  presentata  o, in mancanza di obbligo di presentazione della
dichiarazione   dei   redditi,  dall'ultimo  certificato  sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
                               Art. 5.
                      C u m u l a b i l i t a'
    1. I  benefici  di cui all'Art. 3, comma 1, della legge regionale
n.  2/2000  sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il
sostegno  della  maternita,  salvo  diverse  disposizioni previste da
leggi nazionali o regionali.
    2. L'assegno  di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), della legge
regionale  n.  2/2000  e'  cumulabile  con  i  benefici previsti alle
lettere a) e c) del comma 1.
    3. Gli assegni di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e c), della
legge regionale n. 2/2000 non sono cumulabili.
                               Art. 6.
          Determinazione della misura dell'assegno mensile
    1. L'assegno  mensile  spettante  ai  sensi  della lettera b) del
comma 1  della  predetta  legge  regionale n. 2/2000 e commisurato al
reddito  del  nucleo  familiare  di  cui  all'Art.  4,  come indicato
nell'allegata tabella A.
    2. La  fruizione dell'assegno mensile decorre dal mese successivo
alla  data  di  nascita  e  cessa  dal  mese  successivo alla data di
raggiungimento del terzo anno d'eta.
    3. L'assegno  per  la  seconda  e terza annualita' viene concesso
previa   verifica   dell'ammontare  del  reddito  da  effettuarsi  su
presentazione della relativa autocertificazione.
                               Art. 7.
                     Presentazione della domanda
    1. La  domanda  deve  essere presentata al comune di residenza da
uno dei coniugi entro sei mesi dalla data del parto.
    2. La  domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa
dal  richiedente  ai  sensi  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15 e
successive modifiche ed integrazioni che attesti:
      a) la  cittadinanza  e  la  residenza di almeno uno dei coniugi
come  previsto  dall'Art.  2  e  la  composizione  del proprio nucleo
familiare, come definito dall'Art. 3;
      b) il reddito del nucleo familiare come definito dall'Art. 4.
                               Art. 8.
                         Compiti dei comuni
    1. Il   comune   provvede   all'istruttoria   delle   domande   e
all'anticipazione  degli  assegni  agli aventi diritto, residente sul
proprio territorio.
                               Art. 9.
             Attribuzione dei fondi regionali ai comuni
    1. L'amministrazione     regionale    provvede    a    rimborsare
integralmente   ai   comuni   gli   oneri   sostenuti  in  base  alla
comunicazione del numero degli aventi diritto, ossia nuclei familiari
con  figli  successivi al primo nati dal 1o gennaio 2000 in poi e del
costo sostenuto, con le seguenti modalita:
      a) prima  assegnazione  entro il 31 luglio in relazione ai dati
riferiti al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno;
      b) seconda  assegnazione  entro  il 30 novembre in relazione ai
dati relativi al periodo dal 1o luglio al 31 ottobre;
      c) salvo  entro  il  30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento  in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1o novembre
al 31 dicembre.
                              Art. 10.
                          Norme transitorie
    1. Per i parti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento il termine di cui all'Art. 7, comma 1, decorre dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso.
    2. In  sede  di  prima  applicazione  l'assegnazione dei fondi ai
comuni  relativa  ai diritti riferiti al periodo dal 1o gennaio al 31
ottobre verra' effettuata entro il 30 novembre 2000.
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
    1. Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione  nel  Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia

                                                            Tabella A
Fasce di reddito                        |             Assegno mensile
fino a 30.000.000                       |                  L. 400.000
da 30.000.001 a 60.000.000              |                  L. 300.000
da 60.000.001 a 90.000.000              |                  L. 300.000
                              ANTONIONE