(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione siciliana, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. 2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende unita' sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.