(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia
                      n. 32 del 7 luglio 2000)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  siciliana,  in  attuazione della legge 14 agosto
1991,  n.  281,  e  successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito
delle  proprie  competenze  e  nel  rispetto delle leggi dello Stato,
promuove  la  protezione  degli animali con particolare riguardo alle
condizioni  di  vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione
al  rispetto  degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla
tutela   della   salute  umana  ed  animale,  alla  salvaguardia  del
territorio,  al  riequilibrio  ambientale  ed  alla  prevenzione  del
randagismo.
    2.  Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la
Regione,  le  province  regionali,  i  comuni singoli o associati, le
aziende  unita' sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive
competenze,   avvalendosi  della  collaborazione  delle  associazioni
protezionistiche o animaliste.