Art. 10. Commissione per i diritti degli animali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge. 2. La commissione e' composta: a) dall'assessore per la sanita' o suo delegato che la presiede; b) da un funzionario amministrativo dell'assessorato della sanita' con funzioni di segretario; c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'ispettorato regionale veterinario preposto a la trattazione delle materie inerenti alla presente legge; d) da tre rappresentanti delle aree di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie lolcali individuati dalla giunta regionale; e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari; f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili; g) da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste. 3. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni. 4. La commissione e' convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.