Art. 10.
               Commissione per i diritti degli animali
    1.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  istituita  la  commissione  per i diritti degli
animali,  con  compiti  consultivi  sullo stato di attuazione e sulle
materie inerenti alla presente legge.
    2. La commissione e' composta:
      a)  dall'assessore  per  la  sanita'  o  suo  delegato  che  la
presiede;
      b)  da  un  funzionario  amministrativo  dell'assessorato della
sanita' con funzioni di segretario;
      c)  da  un  ispettore  veterinario in servizio presso il gruppo
dell'ispettorato  regionale  veterinario  preposto  a  la trattazione
delle materie inerenti alla presente legge;
      d)  da  tre  rappresentanti  delle  aree  di  sanita'  pubblica
veterinaria  delle aziende unita' sanitarie lolcali individuati dalla
giunta regionale;
      e)  da  un medico veterinario designato dagli ordini dei medici
veterinari;
      f)   da   tre   rappresentanti   di   altrettante  associazioni
protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati
dalle   stesse   associazioni  iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'art. 19.  I  rappresentanti  prescelti  non  sono  immediatamente
rieleggibili;
      g)  da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche
o animaliste.
    3.  La  commissione  e' nominata con decreto del Presidente della
Regione e dura in carica quattro anni.
    4.  La  commissione  e'  convocata  dal presidente almeno quattro
volte l'anno.