Art. 11.
          Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero
    1.  Per  rifugio  sanitario  pubblico si intende un luogo atto al
ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria,
ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti
catturati,  la  loro  eventuale  sterilizzazione  nonche'  la cura di
animali  ammalati.  Per  rifugio  per il ricovero si intende un luogo
atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
    2.  I  comuni,  singoli  o  associati  e  le  province regionali,
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono
rifugi sanitari pubblici, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dall'art.  12  e  provvedono  alla  loro  gestione. I rifugi sanitari
devono  essere  dotati  di uno spazio adeguato per cure, interventi e
degenza  di  gatti  incidentali  o sottoposti a sterilizzazione con i
metodi di cui al comma 4 dell'art. 18.
    3.  I  cani  vaganti  catturati  sono  condotti  presso  i rifugi
sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento
della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro
rimessa in liberta'.
    4.  Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici
o   quando  la  capacita'  recettiva  di  quelli  esistenti  non  sia
sufficiente,  i  comuni singoli o associati, possono incaricare della
custodia   dei   cani   catturati   associazioni  protezionistiche  o
animaliste,  iscritte  nell'albo  di  cui  a l'art. 19 che gestiscono
rifugi privati per cani.
    5.  L'incarico  della  custodia  viene  conferito  sulla  base di
un'apposita  convenzione,  stipulata secondo uno schema tipo adottato
con   il   decreto   di  cui  all'art. 4,  con  cui  le  associazioni
protezionistiche   o   animaliste   si  impegnano  ad  espletare  gli
adempimenti  di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 14 ed a mantenere ed a
custodire gli animali per i tempi previsti dall'art. 15.
    6.  Nel  decreto  di cui all'art. 4 e' indicata la misura massima
delle   spese   rimborsabili  alle  associazioni  protezionistiche  o
animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
    7.  Alle  associazioni  protezionistiche  o  animaliste  di cui a
l'art.  19  puo'  essere  affidata  la  gestione  dei rifugi sanitari
pubblici,   sotto   il   controllo   dell'area  di  sanita'  pubblica
veterinaria  delle  aziende  unita'  sanitarie locali e sulla base di
un'apposita  convenzione  stipulata  secondo uno schema tipo adottato
con il decreto di cui l'art. 4.
    8.  Al  rifugio sanitario pubblico gestito dal comune e' preposto
un  responsabile  amministrativo  che  cura gli adempimenti di cui ai
commi 3   e  4  dell'art. 14  ed  e'  responsabile  delle  istruzioni
impartite  dall'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria.  Nei rifugi
sanitari   pubblici   o  convenzionati  gestiti  da  le  associazioni
protezionistiche  o  animaliste  i  predetti adempimenti sono assolti
dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.