Art. 11. Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero 1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonche' la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza di cani e gatti. 2. I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art. 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentali o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'art. 18. 3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in liberta'. 4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacita' recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'albo di cui a l'art. 19 che gestiscono rifugi privati per cani. 5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'art. 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'art. 15. 6. Nel decreto di cui all'art. 4 e' indicata la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati. 7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui a l'art. 19 puo' essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui l'art. 4. 8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune e' preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 ed e' responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanita' pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti da le associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.