Art. 12.
             Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici
    1.  I  rifugi  sanitari  pubblici  sono  sottoposti  a  controllo
sanitario  da  parte  dell'area di sanita' pubblica veterinaria delle
aziende unita sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di
vita   per   i   cani   ospitati   ed   il   rispetto   delle   norme
igienico-sanitarie.
    2.  L'attivazione  dei  rifugi  sanitari  pubblici  e  privati e'
subordinata ad autorizzazione dell'assessore per la sanita'. I rifugi
sanitari  pubblici  e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti
previsti   dal  decreto  di  cui  all'art.  4  entro  un  anno  dalla
pubblicazione del decreto medesimo.
    3. Con il decreto di cui all'art. 4, sono determinati i requisiti
strutturati,  le  caratteristiche  dei rifugi sanitari pubblici e dei
rifugi  per  il  ricovero  e  le  modalita'  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni.
    4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli
animali   ospitati   e'  assicurata  dall'area  di  sanita'  pubblica
veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali.
    5.  L'assistenza  sanitaria  presso  i rifugi sanitari privati e'
assicurata  da  medici  veterinari  liberi professionisti individuati
dall'associazione   protezionistica   o   animalista   che   gestisce
l'impianto.
    6.  I  rifugi  per  il ricovero devono essere dotati almeno di un
ambulatorio attrezzato.
    7.  Presso  i  rifugi sanitari pubblici e' attivato un sistema di
sorveglianza   sanitaria  nei  confronti  delle  principali  malattie
infettive e zoonosi.