Art. 12. Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici 1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte dell'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie. 2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati e' subordinata ad autorizzazione dell'assessore per la sanita'. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'art. 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo. 3. Con il decreto di cui all'art. 4, sono determinati i requisiti strutturati, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni. 4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati e' assicurata dall'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali. 5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati e' assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto. 6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato. 7. Presso i rifugi sanitari pubblici e' attivato un sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.