Art. 13.
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero
    1.  Al  fine  di  favorire  l'adozione  dei  cani e dei gatti ivi
ospitati  i  rifugi  sanitari  e  i  rifugi  per  il  ricovero devono
prevedere  giornalmente  regolari orari di apertura al pubblico delle
strutture.
    2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi
della  collaborazione  volontaria e gratuita di privati cittadini per
lo svolgimento dell'attivita' della struttura.
    3.   I  rifugi  sanitari  e  i  rifugi  per  il  ricovero  devono
consentire,  senza  bisogno  di  speciali procedure o autorizzazioni,
l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche
o animaliste per il controllo della gestione della struttura.