Art. 13. Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero 1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture. 2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attivita' della struttura. 3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.