Art. 15. Controllo della popolazione canina 1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'art. 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 3. 2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione. 3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui i commi 4 e 7 dell'art. 11. 4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformita' a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16. 5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 14. 6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire recettivita' sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel territorio puo' disporre che i cani vengano rimessi in liberta', previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario. 7. Sono rimessi in liberta', previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacita' recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purche' i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in liberta' i cani delle razze di cui al comma 8 dell'art. 3. 8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in liberta' ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario. 9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosita' o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.