Art. 15.
                 Controllo della popolazione canina
    1.  I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono
riconsegnati  al  proprietario  o al detentore che li reclamino entro
quindici  giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle
spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'art. 14, e
della sanzione di cui al comma 7 dell'art. 3.
    2.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  cattura,  i  cani  che  non
risultino  iscritti  all'anagrafe  che  non  siano  stati  reclamati,
possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o
a  privati  cittadini  che  si  impegnino  ad accudirli e custodirli,
previa iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
    3.  I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa
associazione  protezionistica  o  animalista  che gestisce il rifugio
sanitario  pubblico  o che sia convenzionata per la custodia dei cani
catturati.  Dal  momento  dell'affidamento  cessano gli effetti della
custodia di cui i commi 4 e 7 dell'art. 11.
    4.  Trascorso  il termine di cui al comma 2, i cani catturati che
non  risultino  iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a
privati   o  ad  associazioni  protezionistiche  o  animaliste,  sono
sottoposti  a  sterilizzazione  da  effettuarsi  entro  i  successivi
quindici  giorni  con metodi di provata efficacia e con l'adozione di
ogni  accorgimento  necessario  ad evitare sofferenze agli animali in
conformita' a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16.
    5.   Per   i  cani  iscritti  all'anagrafe  e  non  ritirati  dal
proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre
dalla  data  di  ricezione  da parte del proprietario o del detentore
della comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 14.
    6.  I  cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad
associazioni   protezionistiche  o  animaliste,  fatto  salvo  quanto
previsto  dal  comma  8,  non  possono  essere  soppressi  e  vengono
mantenuti  nei  rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni
almeno  fino  al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione.
Ove  le  strutture non dovessero offrire recettivita' sufficiente, il
sindaco   d'intesa   con   l'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria
dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  competente  per territorio e
sentito  il  parere  delle associazioni protezionistiche o animaliste
operanti  nel  territorio puo' disporre che i cani vengano rimessi in
liberta',   previa  sterilizzazione,  identificazione  ed  iscrizione
all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
    7.    Sono   rimessi   in   liberta',   previa   sterilizzazione,
identificazione  ed  iscrizione  all'anagrafe come cani sprovvisti di
proprietario,  anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente
capacita'  recettiva,  i  cani  catturati  che  vivono in caseggiati,
quartieri   o   rioni,   qualora  cittadini  residenti  nel  medesimo
caseggiato, quartiere o rione ne facciano richiesta al comune purche'
i  cani  interessati  siano  di  indole  docile  e le loro condizioni
generali  e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione in
liberta' i cani delle razze di cui al comma 8 dell'art. 3.
    8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo
sanitario  favorevole, sono rimessi in liberta' ovvero ricoverati per
gli   eventuali  trattamenti  terapeutici  conseguenti  al  controllo
sanitario.
    9.  I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei
rifugi  sanitari  possono essere soppressi soltanto nei casi previsti
dagli  articoli  86,  87  e  91  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino
di  comprovata  pericolosita'  o  siano  affetti da forme patologiche
gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata
da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque con
l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.