Art. 16. Controllo delle nascite 1. Le aree di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni. 2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la vitalita' sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi. 3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'art. 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione. 4. I cani di cui al comma 2 dell'art. 15 sono sterilizzati gratuitamente dall'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.