Art. 16.
                       Controllo delle nascite
    1.  Le  aree di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita'
sanitarie  locali  predispongono interventi preventivi finalizzati al
controllo  delle nascite della popolazione felina e canina servendosi
delle  strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai
comuni.
    2.    Le    operazioni   di   sterilizzazione   sono   effettuate
esclusivamente   da   medici   veterinari   con  mezzi  chirurgici  o
farmacologici,  secondo  tecniche  che  consentano di preservare, per
quanto   possibile,   la  vitalita'  sessuale  degli  animali  e  con
l'adozione  di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli
animali stessi.
    3.   Gli   interventi   di   sterilizzazione  sui  cani  iscritti
all'anagrafe   sono  effettuati,  a  carico  dei  proprietari  o  dei
detentori, sulla base di un tariffario adottato con il decreto di cui
all'art. 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della Regione.
    4.  I  cani  di  cui  al  comma  2 dell'art. 15 sono sterilizzati
gratuitamente dall'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende
unita'  sanitarie  locali anche nel caso che la sterilizzazione venga
richiesta successivamente all'affidamento.