Art. 17. Norme di tutela igienica della collettivita' 1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali. 2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. 3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica. 4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a L. 300 mila. 5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa da L. 100 mila a L. 600 mila.