Art. 17.
            Norme di tutela igienica della collettivita'
    1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico   devono  essere  muniti  di  appositi  dispositivi  per  la
rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
    2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le
deiezioni  solide  emesse  dai  propri  animali  nelle vie o in altri
luoghi aperti al pubblico.
    3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  ad individuare e a
delimitare  aree  da  destinare  ai  cani d'affezione per le funzioni
fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a
frequente  rimozione  delle  deiezioni  e  a  periodici interventi di
bonifica.
    4.  Alla  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 1 si
applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a L. 300 mila.
    5.  Alla  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 si
applica la sanzione amministrativa da L. 100 mila a L. 600 mila.