Art. 18. Protezione dei gatti in liberta' 1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in liberta'. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in liberta', indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini. 2. I comuni, sentite le aziende unita' sanitarie locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di liberta', per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute. 3. La convenzione e' stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui all'art. 4. Il decreto stabilisce altresi' la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista. 4. I gatti che vivono in liberta' devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera "S", e successivamente rimessi in liberta' nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione puo' essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati. 5. La cattura dei gatti che vivono in liberta' e' consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitarie viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate. 6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'art. 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini. 7. L'attivazione di rifugi per gatti e' subordinata ad autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'art. 4, sono determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti nonche' le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'art. 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo. 8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari non sono piu' in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanita' pubblica veterinaria della aziende unita' sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4 delll'art. 15. 9. I gatti che vivono in liberta' possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili. 10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in liberta' nella colonia di appartenenza. In caso di invalidita' permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto dal comma 9, e' assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.