Art. 18.
                  Protezione dei gatti in liberta'
    1.  E'  fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici.
E'  fatto  divieto  di  maltrattare e di allontanare dal loro habitat
naturale  i  gatti  che  vivono  in liberta'. Per habitat naturale si
intende  qualsiasi  territorio  o  porzione di esso, edificato e non,
dove  stabilmente  sia  insediato  un  gatto  o una colonia felina in
liberta', indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
    2.  I comuni, sentite le aziende unita' sanitarie locali, possono
stipulare  con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite
convenzioni  per  il  censimento  delle  colonie  feline  in stato di
liberta',  per  la  loro  gestione e per assicurarne le condizioni di
sopravvivenza e di salute.
    3.  La convenzione e' stipulata secondo uno schema tipo approvato
con  il  decreto di cui all'art. 4. Il decreto stabilisce altresi' la
misura    massima    delle    spese   rimborsabili   all'associazione
protezionistica o animalista.
    4.  I gatti che vivono in liberta' devono essere sterilizzati, se
le  loro  condizioni  di  salute  lo consentono, a cura delle aree di
sanita'  pubblica  veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali,
che  provvedono  ad  apporre  mediante  tatuaggio  la  lettera "S", e
successivamente rimessi in liberta' nella colonia di provenienza. Nel
caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista,
se   viene  da  questa  richiesta,  la  sterilizzazione  puo'  essere
effettuata    presso    medici   veterinari   liberi   professionisti
convenzionati.
    5.  La  cattura  dei  gatti che vivono in liberta' e' consentita,
oltre  che  nell'ipotesi  di  cui al comma 4, soltanto per comprovati
motivi  sanitarie  viene  effettuata  da  volontari  di  associazioni
protezionistiche o animaliste convenzionate.
    6. I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche
o  animaliste  iscritte  nell'Albo  di  cui all'art. 19 l'impianto di
appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
    7.   L'attivazione   di   rifugi  per  gatti  e'  subordinata  ad
autorizzazione  regionale.  Con  il  decreto  di cui all'art. 4, sono
determinati  i  requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi
per  gatti nonche' le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni.
I  rifugi  per  gatti  esistenti  devono essere adeguati ai requisiti
previsti   dal  decreto  di  cui  all'art.  4  entro  un  anno  dalla
pubblicazione del decreto medesimo.
    8.  Le  associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono
rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della custodia
di  gatti i cui proprietari non sono piu' in condizioni di provvedere
al  loro  mantenimento.  Tali  animali,  ove non siano affidati entro
trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli,
sono  sottoposti  a  sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di
sanita'  pubblica  veterinaria della aziende unita' sanitarie locali,
con gli stessi metodi di cui al comma 4 delll'art. 15.
    9.  I  gatti  che  vivono  in  liberta'  possono essere soppressi
soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi
e non curabili.
    10.  La  soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici
veterinari   in   modo   esclusivamente  eutanasico  o  comunque  con
l'adozione  di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
In  caso  di  malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi
sanitari  comunali  o  presso  rifugi privati per gatti. A guarigione
avvenuta  il  gatto  viene  rimesso  in  liberta'  nella  colonia  di
appartenenza.  In  caso  di  invalidita'  permanente  viene  affidato
definitivamente  alla  struttura convenzionata. Salvo quanto previsto
dal  comma  9, e' assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei
rifugi sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.