Art. 19. Albo regionale 1. Presso l'Assessorato della sanita' e' istituito l'albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali. 2. I requisiti e le modalita' di iscrizione all'albo sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanita'. 3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.