Art. 19.
                           Albo regionale
    1.  Presso  l'Assessorato della sanita' e' istituito l'albo delle
associazioni  per  la  protezione degli animali, cui sono iscritte le
associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta
e  che  perseguono,  senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e
protezione degli animali.
    2.  I  requisiti  e  le  modalita'  di  iscrizione  all'albo sono
stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanita'.
    3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione
all'albo  regionale  quelle associazioni costituite con atto pubblico
che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.