Art. 2.
                  Istituzione dell'anagrafe canina
    1.  A  decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge e' istituita l'anagrafe canina, cui
sono  iscritti  tutti  i cani presenti nell'ambito territoriale della
Regione.
    2.  L'anagrafe  canina  e'  istituita  presso  l'area  di sanita'
pubblica  veterinaria di ciascuna azienda unita' sanitaria locale. Le
aziende  unita'  sanitarie  locali,  entro  un  anno dalla entrata in
vigore  della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con
i  comuni,  ambulatori  veterinari  dove  effettuare le operazioni di
anagrafe e di sterilizzazione.
    3.   L'anagrafe  canina  e'  gestita  preferibilmente  attraverso
sistemi  informatici  che  consentono,  mediante apposita banca dati,
anche  la  gestione  dell'anagrafe  zootecnica  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.
    4.    Per   le   finalita'   di   cui   al   presente   articolo,
l'informatizzazione  dell'area  di sanita' pubblica veterinaria delle
aziende  unita' sanitarie locali, e' effettuata dall'assessore per la
sanita',  ripartendo  alle  aziende  unita' sanitarie locali le somme
stanziate  dall'art. 27 in funzione della popolazione umana residente
nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.