Art. 2. Istituzione dell'anagrafe canina 1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituita l'anagrafe canina, cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione. 2. L'anagrafe canina e' istituita presso l'area di sanita' pubblica veterinaria di ciascuna azienda unita' sanitaria locale. Le aziende unita' sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione. 3. L'anagrafe canina e' gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali, e' effettuata dall'assessore per la sanita', ripartendo alle aziende unita' sanitarie locali le somme stanziate dall'art. 27 in funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.