Art. 20. Contributi per i rifugi sanitari 1. L'assessore per la sanita' concede ai comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui all'art. 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico-strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'art. 4. 4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato. 5. L'assessore per la sanita' e' autorizzato a concedere contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 15. 6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore per la sanita' provvede a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonche' i controlli da esercitarsi. 7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'art. 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non puo' superare i centottanta giorni. 8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attivita' di protezione degli animali, iscritti all'albo regionale di cui all'art. 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalita' previste dalla presente legge.