Art. 20.
                  Contributi per i rifugi sanitari
    1.  L'assessore  per  la  sanita'  concede  ai  comuni, singoli o
associati,   contributi   per  il  risanamento  dei  canili  comunali
esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per
la  predisposizione  di  ambulatori  veterinari  in cui effettuare le
operazioni  di  anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente
legge.
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma  1  sono erogati anche alle
associazioni di cui all'art. 19, che gestiscono rifugi per cani o per
gatti  operanti  da  almeno un biennio, in misura non superiore al 50
per cento della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
    3.  I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di
progetti  esecutivi  di  risanamento  o  di  costruzione, debitamente
approvati,   secondo   le  vigenti  disposizioni,  che  rispettino  i
requisiti  igienico-strutturali  e funzionali previsti dal decreto di
cui all'art. 4.
    4.  Salvo  i  casi  dovuti  a  cause di forza maggiore, qualora i
lavori  non  siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto
mesi  dalla  erogazione  del contributo, il contributo medesimo viene
recuperato.
    5.   L'assessore  per  la  sanita'  e'  autorizzato  a  concedere
contributi  alle  associazioni  protezionistiche  o animaliste per il
mantenimento degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma
2 dell'art. 15.
    6.  Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge  l'assessore per la sanita' provvede a
determinare  i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi,
nonche' i controlli da esercitarsi.
    7.  I  contributi  non  possono  essere superiori al 50 per cento
della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di
cui  all'art.  4  e  devono essere rapportati al periodo di effettivo
ricovero di ciascun cane che non puo' superare i centottanta giorni.
    8.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli
strumenti  urbanistici  nell'ambito  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria  e  secondaria,  aree idonee destinate alla realizzazione di
servizi per la costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di
rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in comodato anche
ad  enti  ed  associazioni che svolgono attivita' di protezione degli
animali,  iscritti  all'albo  regionale  di  cui  all'art. 19, per la
costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalita'
previste dalla presente legge.