Art. 22. Promozione educativa 1. La Regione in collaborazione con l'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le autorita' scolastiche, con le universita' e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'assessore per la sanita' approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanita' pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima, nonche' iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.