Art. 22.
                        Promozione educativa
    1.  La  Regione  in collaborazione con l'area di sanita' pubblica
veterinaria  delle  aziende  unita'  sanitarie locali, con gli ordini
professionali  dei  medici  veterinari, con le autorita' scolastiche,
con   le   universita'  e  con  le  associazioni  protezionistiche  o
animaliste  promuove  programmi  di  informazione  e di educazione al
rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1 l'assessore per la sanita'
approva  piani  pluriennali  di  formazione  ed  aggiornamento  degli
operatori   dell'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria,  corsi  di
formazione  del personale ausiliario operante nella medesima, nonche'
iniziative   di   educazione   sanitaria,   di   informazione   e  di
sensibilizzazione della popolazione.