Art. 24. Divieto di combattimento fra animali 1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volonta'. 2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'art. 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'art. 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.