Art. 24.
                Divieto di combattimento fra animali
    1.  Chiunque  organizzi  combattimenti  fra  animali di qualsiasi
specie,  ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa
sugli  animali impiegati, e' punito con la sanzione amministrativa da
L. 10 milioni a L. 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al
proprietario   o   al   detentore   degli   animali   impiegati   nel
combattimento,  salvo  che  il  fatto non sia avvenuto contro la loro
volonta'.
    2.  E'  sempre  disposta  la  confisca  amministrativa,  prevista
dall'art. 20,  comma  4  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, degli
animali   utilizzati   o  destinati  ai  combattimenti.  Gli  animali
confiscati  sono  mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi
per  il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni
protezionistiche   o  animaliste  di  cui  all'art.  19  o  ad  enti,
organizzazioni   o   strutture   che   provvedano  al  loro  recupero
comportamentale.