Art. 25.
                        Norma di salvaguardia
    1.  Le  convenzioni  per  la custodia dei cani catturati, vigenti
alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, stipulate dai
comuni  con  le  associazioni  protezionistiche  o  animaliste  o con
privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro
scadenza  e  comunque  non  oltre  ventiquattro  mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
    2.  Le  convenzioni  di  cui al comma 1, dopo la scadenza possono
essere  rinnovate  secondo  le  modalita'  previste  dai  commi 5 e 7
dell'art. 11.
    3.  Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore
del  decreto di cui l'art. 4 il corrispettivo della custodia non puo'
superare quello previsto dal comma 6 dell'art. 11.
    4.  Le  convenzioni  di  cui  ai commi 5 e 7 dell'art. 11 possono
essere  stipulate  dai comuni anche con privati gestori di rifugi per
cani.