Art. 25. Norma di salvaguardia 1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7 dell'art. 11. 3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui l'art. 4 il corrispettivo della custodia non puo' superare quello previsto dal comma 6 dell'art. 11. 4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.