Art. 26.
                              Sanzioni
    1.  Le  violazioni  alle disposizioni della presente legge, salvo
quanto  diversamente  previsto dagli articoli precedenti, sono punite
con la sanzione amministrativa da L. 300 mila a L. 500 mila.
    2.  Ai  sensi  della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco e'
l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni
amministrative per le violazioni alla presente legge.
    3.  Nel caso di violazione del comma 5 dell'art. 14, la sanzione,
prevista  dal  comma  4  dell'art.  9,  e'  maggiorata delle spese di
custodia  e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto
di cui all'art. 4.
    4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione
e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.