Art. 26. Sanzioni 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da L. 300 mila a L. 500 mila. 2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco e' l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge. 3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'art. 14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'art. 9, e' maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'art. 4. 4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.