Art. 3.
                      Obbligo della iscrizione
    1.  I  cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare
all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi
titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
    2.  Per  i  cani esistenti nel territorio regionale al momento di
istituzione  dell'anagrafe  il  termine  di  cui  al comma 1, decorre
dall'istituzione dell'anagrafe.
    3.  I  cani  provenienti  da  altre  regioni, i cui proprietari o
detentori   sono  residenti  nella  Regione  Sicilia,  devono  essere
registrati  entro  novanta  giorni  dal  loro ingresso nel territorio
regionale.
    4.  I  cani  al  seguito  di proprietari o detentori residenti in
altre  regioni  e  dimoranti  nel  territorio siciliano devono essere
iscritti  all'anagrafe  entro  novanta  giorni  dai loro ingresso nel
territorio  regionale,  anche  nel  caso  in cui il proprietario o il
detentore  non  fissi  la  propria residenza nella Regione siciliana.
L'iscrizione,  in  tal  caso,  e' effettuata presso l'anagrafe canina
dell'azienda   unita'   sanitaria   locale   nel  cui  territorio  il
proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
    5.   Sono   esonerati   dall'iscrizione   all'anagrafe   i   cani
appartenenti  alle  Forze armate e alle Forze di polizia ed i cani al
seguito  di  cittadini,  non  residenti  nella  Regione  Sicilia, che
soggiornino  nel territorio regionale per periodi inferiori a novanta
giorni.
    6.  I  medici  veterinari  e  le  associazioni di cui al comma 1,
dell'art. 19  che,  nell'esercizio  della  loro  attivita', vengano a
conoscenza  dell'esistenza  di  cani non iscritti all'anagrafe, hanno
l'obbligo  di  segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda
unita' sanitaria locale competenti per territorio.
    7.  All'inosservanza  dell'obbligo  di iscrizione all'anagrafe ed
alla  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma  6,  si applica la
sanzione amministrativa da L. 150 mila a L. 900 mila.
    8. Si applica la sanzione da L. 5 milioni a L. 30 milioni qualora
l'inosservanza  riguardi  cani,  appartenenti a razze particolarmente
aggressive  individuate con il decreto di cui all'art. 4, che possano
essere utilizzati per i combattimenti.