Art. 5.
                       Operazioni di anagrafe
    1.  Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanita'
pubblica veterinaria dell'azienda unita' sanitaria locale mediante la
registrazione  della  scheda  anagrafica  compilata, su richiesta dei
proprietari  o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di
sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita sanitaria locale o da
medici  veterinari  liberi professionisti, appositamente autorizzati,
con le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 4, dall'azienda
unita  sanitaria  locale,  che  contiene  i  dati  segnaletici  e  la
fotografia   dell'animale,   ove  prodotta  dal  proprietario  o  dal
detentore,   le   generalita'  degli  stessi,  il  codice  anagrafico
assegnato  e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha
effettuato  le  operazioni  di  tatuaggio  previste  dall'art.  6. La
fotografia  va  comunque  prodotta,  qualora  il cane appartenga alle
razze  particolarmente  aggressive  individuate con il decreto di cui
all'art. 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
    2.  Le  aree di sanita' pubblica veterinaria delle azienda unita'
sanitarie  locali  richiedono  all'ente  nazionale cinofilia italiana
(ENCI)  i  dati  relativi  al  censimento  della  popolazione  canina
presente nel territorio della Regione Sicilia.
    3.  La  scheda  anagrafica  compilata da medici veterinari liberi
professionisti   deve   essere   inviata,  entro  otto  giorni  dalla
compilazione,  all'area  di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda
unita'   sanitaria   locale.   Copia   della  scheda  rilasciata,  al
proprietario  o  detentore  del  cane  dai  medici  veterinari liberi
professionisti o da quelli del l'area di sanita' pubblica veterinaria
delle aziende unita' sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti
i  trasferimenti  di proprieta' o di possesso e deve essere esibita a
richiesta delle autorita'.
    4.  Al  medico  veterinario  libero  professionista  che invii la
scheda  oltre  i  termini  di  cui al comma 3, si applica la sanzione
amministrativa   da  L. 100  mila  a  L. 600  mila.  La  sanzione  e'
raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
    5.  Il modello di scheda anagrafica e' adottato con il decreto di
cui all'art. 4.