Art. 5. Operazioni di anagrafe 1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita' sanitaria locale mediante la registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati, con le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 4, dall'azienda unita sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalita' degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'art. 6. La fotografia va comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'art. 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti. 2. Le aree di sanita' pubblica veterinaria delle azienda unita' sanitarie locali richiedono all'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio della Regione Sicilia. 3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita' sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del cane dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli del l'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta' o di possesso e deve essere esibita a richiesta delle autorita'. 4. Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da L. 100 mila a L. 600 mila. La sanzione e' raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni. 5. Il modello di scheda anagrafica e' adottato con il decreto di cui all'art. 4.