Art. 6. Identita' razione e tatuaggio elettronico 1. Il cane iscritto all'anagrafe e' contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore. 2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unita' sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica. 3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 4, dall'azienda unita' sanitaria locale. 4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani gia' identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla presente legge.