Art. 6.
              Identita' razione e tatuaggio elettronico
    1.  Il  cane iscritto all'anagrafe e' contrassegnato da un codice
di  riconoscimento  impresso mediante la inoculazione sottocutanea di
un  microchip  sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare.
Il   microchip   contiene   in   memoria  il  codice  identificativo,
inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
    2.  Le  operazioni  di  impianto  del  microchip  sono effettuate
dall'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria  delle  aziende  unita'
sanitarie  locali  o  dai  medici  veterinari  liberi professionisti,
appositamente  autorizzati  dall'azienda  unita' sanitaria locale, al
momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
    3.  Le  operazioni  di  compilazione della scheda anagrafica e di
impianto  del  microchip  sono  effettuate gratuitamente dall'area di
sanita'  pubblica  veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali.
Sono  a carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso
siano   effettuate   dai   medici  veterinari  liberi  professionisti
appositamente  autorizzati  con  le modalita' previste dal decreto di
cui all'art. 4, dall'azienda unita' sanitaria locale.
    4.   Sono  esentati  dall'impianto  del  microchip  i  cani  gia'
identificati  con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il
sistema di identificazione previsto dalla presente legge.