Art. 7. Codice identificativo 1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi: a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario o detentore del cane; b) la sigla della provincia; c) il numero progressivo attribuito all'animale; d) la lettera "S" per i cani sterilizzati. 2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regiornale vengono iscritti nell'anagrafe canina della Regione siciliana, sono identificati in conformita' alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella Regione di provenienza non siano compatibili con quelli le previsti dalla presente legge. 3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.