Art. 7.
                        Codice identificativo
    1.  Il  codice  identificativo  comprende  nell'ordine i seguenti
elementi:
      a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza
del proprietario o detentore del cane;
      b) la sigla della provincia;
      c) il numero progressivo attribuito all'animale;
      d) la lettera "S" per i cani sterilizzati.
    2.  I  cani  registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a
motivo  della  loro  permanenza  nel  territorio  regiornale  vengono
iscritti   nell'anagrafe   canina   della   Regione  siciliana,  sono
identificati  in  conformita'  alla  presente legge qualora i sistemi
identificativi  adoperati  nella  Regione  di  provenienza  non siano
compatibili con quelli le previsti dalla presente legge.
    3.  L'eventuale  cambiamento  di residenza del proprietario o del
detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di
modifica del codice di riconoscimento.