Art. 8.
Obblighi   dei   proprietari   e   dei  detentori  di  cani  iscritti
                            all'anagrafe
    1.  I  proprietari  o  i  detentori di cani iscritti all'anagrafe
devono  segnalare  all'area  di  sanita'  pubblica  veterinaria delle
aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio:
      a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
      b) il cambio della propria residenza;
      c) la morte dell'animale;
      d) la scomparsa dell'animale.
    2.  Gli  eventi  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 1 devono
essere  segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c)
e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
    3.  La  denuncia  di  morte  dell'animale  iscritto all'anagrafe,
effettuata   dal   proprietario   o   dal  detentore  ai  fini  della
cancellazione   dall'anagrafe,  deve  essere  corredata  di  apposita
certificazione rilasciata da un medico veterinario.
    4.  In  caso  di morte dell'animale la comunicazione con allegato
certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere
consegnata  all'area  di  sanita'  pubblica veterinaria delle aziende
unita' sanitarie locali.
    5.  L'area  di  sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita'
sanitarie  locali  cura  le  variazioni  anagrafiche conseguenti agli
eventi di cui al comma 1.
    6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite
alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1,  si applica la sanzione
amministrativa  da  L. 150  mila a L. 500 mila. Alle violazioni delle
disposizioni  del  comma  2, riferite alla lettera d) del comma 1, si
applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9.