Art. 8. Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe 1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio: a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale; b) il cambio della propria residenza; c) la morte dell'animale; d) la scomparsa dell'animale. 2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi. 3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario. 4. In caso di morte dell'animale la comunicazione con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali. 5. L'area di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita' sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1. 6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da L. 150 mila a L. 500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9.