Art. 9. Abbandono di animali 1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito. 2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilita' al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'art. 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprieta' dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata. 3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'art. 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanita' pubblica veterinaria dell'azienda unita' sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprieta' o di scomparsa. 4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 3 milioni.