Art. 9.
                        Abbandono di animali
    1.  E'  vietato  l'abbandono  dei  cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale domestico o di affezione custodito.
    2.  Il  proprietario  o  detentore,  in  caso  di  sopravvenuta e
giustificata  impossibilita'  al  mantenimento,  deve  richiedere  al
comune  di  essere  autorizzato  a  consegnare  l'animale  presso  le
strutture  pubbliche  o  private di cui all'art. 11. In caso di morte
del   proprietario,   ove   gli   eredi   rinuncino  alla  proprieta'
dell'animale,   il  comune  provvede  a  proprie  spese  al  ricovero
dell'animale  ed  al suo mantenimento presso una struttura pubblica o
convenzionata.
    3.  E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui
al  comma  5  dell'art.  14  o  la  mancata comunicazione al comune e
all'area   di   sanita'   pubblica  veterinaria  dell'azienda  unita'
sanitaria locale nei casi di rinuncia alla proprieta' o di scomparsa.
    4.  Alle  violazioni  di  cui  ai  commi  1,  2 e 3 si applica la
sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 3 milioni.